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La disciplina sulle plusvalenze immobiliari da Superbonus (art. 67, lett. b-bis, Tuir) prevede una specifica esimente legata all’utilizzo del cespite come abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la vendita. Nel caso di trasferimento della residenza all’estero, il mantenimento del solo domicilio in Italia, attestato dalle utenze attive, non è idoneo a integrare il requisito della dimora abituale. Di conseguenza, la plusvalenza derivante dalla cessione effettuata nel 2026 sarà interamente soggetta a Irpef nella dichiarazione 2027, con facoltà per il contribuente di richiedere la rateizzazione del saldo e del primo acconto entro il 16 dicembre dello stesso anno.