
La CGT Lazio, con la sentenza n. 4823/2025, ha escluso l’imponibilità della vendita di opere d’arte da parte di un collezionista, riconoscendo l’irrilevanza fiscale delle cessioni prive di finalità speculative. La decisione distingue nettamente tra mercante, speculatore occasionale e collezionista, richiamando i principi di tassatività e legalità dell’imposizione. Il presente contributo analizza i criteri individuati dalla giurisprudenza e le conseguenti implicazioni operative.
Premessa
La cessione di opere d’arte da parte di un privato, se priva di finalità speculative e compiuta al di fuori di un’attività economica, non costituisce reddito imponibile. È questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 4823/2025 depositata il 29 luglio 2025 che ha confermato la non imponibilità della dismissione di due opere d’arte da parte di un contribuente che le aveva ricevute per successione.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’operazione, qualificandola come attività speculativa occasionale, ma i giudici del gravame, confermando il giudicio di prime cure, hanno respinto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, affermando l’irrilevanza fiscale dell’operazione in assenza di un intento lucrativo e di elementi oggettivi riconducibili a un’attività economica.
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