
La responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 c.c. non consegue automaticamente all’accertamento di condotte di mala gestio degli amministratori, né può fondarsi su una generica contestazione di inerzia. L’attore che agisce in responsabilità è gravato da un duplice e specifico onere probatorio: deve dimostrare non solo la violazione puntuale di un dovere di controllo a fronte di segnali di allarme inequivocabili, ma anche e soprattutto il nesso di causalità materiale tra tale omissione e un danno determinato e specifico, che un tempestivo e diligente intervento dell’organo di controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato.
Responsabilità dei sindaci: prove e limiti secondo la Cassazione.
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