
Abbiamo analizzato il regime opzionale IVA applicabile alle prestazioni rese nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, alla luce della circolare Assonime n. 28/2025 e dei più recenti interventi normativi e di prassi. La disciplina transitoria viene esaminata nel suo rapporto sistematico con l’estensione, ancora subordinata ad autorizzazione unionale, del reverse charge, evidenziandone ratio, ambito applicativo e finalità antifrode. Particolare attenzione è dedicata agli effetti operativi sull’assolvimento dell’imposta, sulla fatturazione e sulla gestione dei flussi IVA lungo le filiere contrattuali complesse. L’analisi si sofferma inoltre sulle ricadute in caso di riqualificazione dei rapporti e sulle tutele riconosciute al committente in buona fede, anche in relazione al recupero dell’IVA non dovuta. Ne emerge una lettura del regime opzionale non solo come adempimento transitorio, ma come strumento di governo del rischio fiscale e di prevenzione del contenzioso nel settore della logistica.
Tra reverse charge “strutturale” e regime transitorio: la logica della riforma e la lettura di Assonime 28/2025
La circolare Assonime n. 28/2025 colloca con chiarezza il nuovo presidio IVA per trasporto, movimentazione merci e logistica entro una dinamica ormai nota al legislatore: filiere ad alta frammentazione contrattuale, frequente ricorso ad appalto e subappalto, elevata intensità di manodopera e, soprattutto, rischio di “salto d’imposta” derivante dall’incasso dell’IVA in rivalsa da parte del prestatore seguito da omesso versamento, a fronte di un committente che, in presenza di operazioni effettive, esercita fisiologicamente la detrazione. In questo scenario, la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) ha disegnato un approdo di sistema, l’estensione del reverse charge alle prestazioni rese in tali comparti tramite appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti negoziali comunque denominati; tuttavia, la scelta non è immediatamente auto-applicativa perché richiede una deroga autorizzata in sede unionale ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, non rientrando – il settore – nel perimetro tipico dell’articolo 199.
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