L’articolo 12 del D.L. n. 186/2025 ha modificato il comma 3 dell’articolo 9 disponendo che il regime di non imponibilità IVA previsto per i trasporti internazionali di beni trovi applicazione anche ai servizi resi da “intermediari”. L’aggiornamento normativo dovrebbe, quindi, legittimare l’applicazione del regime di non imponibilità IVA anche ai rapporti di subtrasporto o subvezione, superando così l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate fondato sulla precedente formulazione della norma.
Trasporti internazionali e ampliamento della non imponibilità IVA
Come noto, l’articolo 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il regime di non imponibilità IVA per i servizi di trasporto internazionale aventi ad oggetto beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA ai sensi dell’articolo 69, comma 1 del medesimo decreto.
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TAG Articolo 9 DPR 633/1972Non Imponibilità IVATrasporti Internazionali
