La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4917/2026, ha affermato che le compensazioni orizzontali sono regolari anche se il visto di conformità apposto sulla dichiarazione fiscale risulta essere infedele. Pertanto, la violazione imputabile al contribuente è di natura meramente formale.
In tali casi l’Amministrazione finanziaria, con apposito atto di contestazione, può esclusivamente comminare la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del DLgs. n. 241/1997, in capo al professionista che appone il visto irregolare, in quanto l’ordinamento tributario, che confida sulla sua diligenza nell’esecuzione dei controlli che questi è tenuto a svolgere nella procedura che termina con l’apposizione del visto, vede venir meno l’elemento di ulteriore controllo che l’intervento diligente del professionista garantisce.
Premessa
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4917/2026, deposita il 5 marzo 2026, ha affermato che le compensazioni orizzontali sono regolari anche se il visto di conformità apposto sulla dichiarazione fiscale risulta essere infedele.
Secondo la Suprema Corte, dunque, l’apposizione di un visto di conformità infedele rappresenta una violazione meramente formale non sanzionabile, pertanto, non può essere disconosciuta la compensazione del credito derivante, a sua volta, da una dichiarazione IVA sulla quale è stato apposto un visto infedele.
Questa interpretazione, di matrice sostanzialistica, permette al contribuente di poter utilizzare il credito d’imposta seppur il professionista abilitato non abbia eseguito i controlli secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.M. n. 164/1999.
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TAG Compensazione Orizzontalecredito ivavisto di conformità
