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Conferimenti di partecipazioni dopo il D.Lgs. 192/2025 e la Legge di Bilancio 2026

Il D.Lgs. n. 192/2025 e la L. n. 199/2025 ridefiniscono la disciplina dei conferimenti di partecipazioni. L’interpretazione autentica dell’articolo 177, commi 2-bis e 2-ter del Tuir chiarisce i criteri per il test del realizzo controllato nelle operazioni riguardanti quote di holding; il nuovo regime delle partecipazioni minime modifica la tassazione di dividendi e plusvalenze. La risposta a interpello n. 9/E/2026 conferma l’applicabilita del realizzo controllato anche in assenza di aumento di capitale sociale.

Il conferimento di partecipazioni di holding: le novità del D.Lgs. n. 192/2025

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2025 ha introdotto una norma di interpretazione autentica destinata a incidere sulla disciplina dei conferimenti in regime di realizzo controllato aventi a oggetto partecipazioni qualificate in società holding. Tale disposizione, la cui efficacia retroagisce alla data di entrata in vigore della norma originaria – vale a dire alle operazioni perfezionate a partire dal 31 dicembre 2024 – interviene su due profili cruciali che avevano generato incertezze applicative: da un lato, l’individuazione delle partecipazioni da includere nel test previsto dall’articolo 177, commi 2-bis e 2-ter Tuir; dall’altro, la corretta determinazione del valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate.

Con riferimento al primo aspetto, il legislatore ha precisato che, ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al regime del realizzo controllato, rilevano esclusivamente le partecipazioni detenute direttamente dalla conferita – qualificabile come holding ai sensi dell’articolo 162-bis del Tuir – in società non aventi natura di holding, nonché le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società sub-holding (anch’esse rispondenti ai criteri definitori dell’articolo 162-bis), purché queste ultime risultino controllate dalla medesima conferita. In altri termini, restano escluse dal perimetro di rilevanza le partecipazioni facenti capo a società operative partecipate dalla conferita, le partecipazioni in sub-holding non controllate e le partecipazioni detenute da queste ultime.

La nozione di controllo rilevante è quella delineata dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, che ricomprende sia il controllo di diritto – fondato sulla titolarità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria – sia il controllo di fatto, derivante dalla...

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TAG Conferimenti PartecipazioniD.Lgs. 192/2025Realizzo Controllato


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