L’articolo 1, dal comma 102 al comma 110 della L. n. 199/2025 (cosiddetta “Legge di Bilancio 2026) riconosce, in capo alle Regioni e agli Enti locali, la possibilità di introdurre, nell’ambito della propria autonomia ordinamentale,
delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate ai tributi locali, fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo.
In merito alla predetta disposizione, con la nota del 27 gennaio 2026, l’IFEL (i.e. “Istituto per la finanza e per l’economi locale) è intervenuta per fornire alcuni chiarimenti. Ulteriori chiarimenti sono stati resi dal Ministero dell’Economia e delle finanze durante il Telefisco del 5 febbraio 2026 e nel corso dell’interrogazione parlamentare 3.2.2026 n. 5-04969.
Autonomia di Regioni ed Enti locali nelle definizioni agevolate
Secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 102 della Legge n. 199/2025, le Regioni e gli Enti locali possono introdurre, in piena autonomia, mediante leggi e regolamenti, forme di definizione agevolata dei tributi locali.
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