Ai sensi dell’Art. 10, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”), sono deducibili dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico del contribuente i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari.
La deduzione è riconosciuta per un limite massimo di spesa pari ad € 1.549,37 anche in presenza di compensi pagati mediante “libretto famiglia” (comma 2, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).
Nozioni generali
Ai sensi dell’Art. 10, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”), sono deducibili dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico del contribuente i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari.
Più nello specifico, si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per:
- Addetti ai servizi domestici (es.: giardinieri);
- Addetti all’assistenza personale e familiare (es.: colf e badanti).
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita fino al 31/05/2026
TAG contributideduzioneredditoservizi domesticiservizi familiari