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Ai sensi dell’Art. 10, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”), sono deducibili dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico del contribuente i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari.

La deduzione è riconosciuta per un limite massimo di spesa pari ad € 1.549,37 anche in presenza di compensi pagati mediante “libretto famiglia” (comma 2, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).

Nozioni generali

Ai sensi dell’Art. 10, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. “TUIR”), sono deducibili dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico del contribuente i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari.

Più nello specifico, si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali versati per:

  • Addetti ai servizi domestici (es.: giardinieri);
  • Addetti all’assistenza personale e familiare (es.: colf e badanti).

In presenza di tale tipologia di rapporti di lavoro sono dovuti all’INPS contributi da versare su base trimestrale, divisi in parte a carico del datore di lavoro ed in parte a carico del lavoratore.

In presenza di tali versamenti, pertanto, è possibile fruire della deduzione della spesa dal reddito complessivo per la quota rimasta a carico del datore di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta secondo il principio di cassa, ovvero indipendentemente dalla competenza economica dei contributi pagati.

Tale deduzione è fruibile anche in presenza di compensi pagati mediante “libretto famiglia” (comma 2, art. 54-bis, D.L. n. 50/2017), ovvero con libretto nominativo prefinanziato acquistabile attraverso la piattaforma INPS o mediante versamenti con F24 modello Elide, con causale LIFA. Il libretto famiglia può essere utilizzato solo da persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa per pagare prestazioni di lavoro occasionale. Il valore nominale di questi titoli di pagamento è pari ad € 10,00 quale compenso per un’ora di prestazione, comprensivo anche di € 1,65 a titolo di contributi previdenziali.

A tal riguardo la Circolare 24/E del 7 luglio 2022 ha specificato come segue:

I contributi previdenziali per gli addetti ai servizi domestici, versati alla gestione separata INPS mediante il “libretto famiglia”, possono essere dedotti dal reddito complessivo in quanto interamente a carico dell’utilizzatore (datore di lavoro). Per ogni ora di lavoro, corrispondente ad un titolo di pagamento, è possibile dedurre euro 1,65, quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS. L’importo può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui è effettuato il versamento per l’acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall’INPS”.

Pertanto, in base a quanto sopra esposto, per i versamenti effettuati mediante “libretto famiglia”, a beneficiare della deduzione sono i datori di lavoro per l’intero importo pagato, considerato di fatto a loro unico carico. In questo caso il periodo d’imposta di riferimento per fruire della deduzione è rappresentato da quello in cui avviene l’acquisto del titolo di pagamento, purché la prestazione del lavoratore sia effettivamente resa ed il pagamento sia stato effettuato.

La deduzione è però riconosciuta per un limite massimo di spesa pari ad € 1.549,37, tuttavia, per questi oneri non è prevista la rimodulazione in base al reddito complessivo e l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, come disposto rispettivamente dal comma 629 e 679, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

Infine, occorre sottolineare che, per quanto riguarda i contributi per addetti all’assistenza familiare o personale, a differenza di quanto disposto in materia di detrazioni in presenza di spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza (art. 15, comma 1, lett. i- septies) TUIR), non è necessario rispettare il requisito relativo allo stato di non autosufficienza, e, pertanto, essere in possesso di certificazione medica.

In altre parole, in caso di assistiti che non presentino le condizioni di non autosufficienza previste dalla normativa, è possibile portare in deduzione i contributi versati ma non detrarre i compensi pagati al lavoratore domestico.

Beneficiari

La deduzione può essere fruita solo dal contribuente intestatario del contratto di lavoro. In altre parole, il datore di lavoro è l’unico beneficiario della deduzione mentre non è ammessa la deduzione in presenza di contributi pagati per familiari fiscalmente a carico. Inoltre, in caso di decesso del datore di lavoro, gli eredi che sostengono la spesa dei contributi possono fruire della deduzione per il trimestre in cui si è verificato il decesso.

Modalità di fruizione

Per fruire della deduzione occorre indicare la parte della spesa sostenuta rimasta a carico del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi al rigo E23 della Sezione II del Quadro E del Modello 730 ed al rigo RP23 del Quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche.

Documenti necessari

Per l’apposizione del Visto di conformità da parte dei soggetti abilitati è necessario controllare e conservare la seguente documentazione:

  • Per i contributi versati per addetti ai servizi domestici e familiari:
    • le ricevute di pagamento contenenti tutte le informazioni sul rapporto di lavoro, quali le ore di lavoro prestate nel trimestre, la retribuzione oraria, l’importo totale del bollettino, il codice fiscale del lavoratore e del datore di lavoro, etc.;
    • In caso di agenzie interinali è necessario che il documento di pagamento riporti il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento, la quota di contributi a carico del datore di lavoro oltre alle indicazioni sul servizio reso;
  • per i contributi versati tramite libretto di famiglia per lavoro domestico è necessario:
    • la copia del libretto famiglia;
    • le ricevute dei pagamenti effettuati per il libretto famiglia;
    • la documentazione che attesti di aver effettuato la comunicazione all’INPS per l’utilizzo dei buoni lavoro;
    • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che la prestazione è resa da addetti ai servizi domestici o addetti all’assistenza personale o familiare.

Dott.ssa Francesca Sparano

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