
La Cassazione con sentenza n. 5753 del 13 marzo 2026, torna ad occuparsi della tematica della deducibilità dei costi infragruppo e conferma un principio generale e consolidato secondo cui ai fini di un’effettiva deducibilità dei costi per servizi infragruppo, il vantaggio della società fruitrice deve essere reale e misurabile, distinto dal vantaggio derivante dall’attività di direzione e coordinamento tipica della funzione di capogruppo.
Costi infragruppo, inerenza e utilità effettiva delle prestazioni
La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale operante nel settore petrolifero, con cui l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi infragruppo derivanti da accordi relativi a servizi centralizzati e attività di ricerca e sviluppo, ritenuti indeducibili.
In particolare, l’Ufficio rilevava l’assenza di adeguata documentazione idonea a dimostrare l’effettività delle prestazioni e la concreta utilità delle stesse, nonché l’errata imputazione temporale di alcuni componenti negativi.
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