
In occasione di un evento organizzato dalla stampa specializzata (Telefisco 2026), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aggravante prevista dall’articolo 13, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 471/1997 per i crediti inesistenti presuppone una condotta fraudolenta. In assenza di documentazione falsa, simulazioni o artifici trova applicazione solo la sanzione base del 70% del credito utilizzato in compensazione.
Crediti d’imposta inesistenti: le circostanze aggravanti presuppongono la frode
In occasione di Telefisco 2026 è stato fornito un chiarimento di particolare rilievo sistematico in tema di crediti d’imposta inesistenti e circostanze aggravanti. Il quesito riguardava l’ambito applicativo del nuovo articolo 13, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, e cioè se l’aumento dalla metà al doppio della sanzione base pari al 70% richiedesse necessariamente l’utilizzo di documentazione falsa, simulazioni o artifici. La risposta, coerente con il nuovo assetto normativo, valorizza la distinzione introdotta dall’articolo 1, comma 1, lett. g-quater), del D.Lgs. n. 74/2000, che nel definire i “crediti inesistenti” distingue due ipotesi:
- crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
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