
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18431/2026, ha affermato che in tema di imposte sui redditi, qualora un imprenditore abbia affidato a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per l’acquisto di tali macchinari possono essere ammessi all’ammortamento anche qualora tali beni non vengano impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma abbiano lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tal modo alla realizzazione del programma economico dell’impresa.
Premessa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18431/2026, ha alimentato quel filone interpretativo secondo cui risultano deducibili, in capo al proprietario, le quote di ammortamento dei beni concessi in comodato d’uso.
La Suprema Corte, dunque, non rileva alcun difetto d’inerenza in relazione alle quote di ammortamento, in quanto tale costo, seppur in via indiretta, risulta attinente all’attività d’impresa.
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