
Il beneficio della deduzione forfettaria per gli autotrasportatori è confermato anche per il periodo d’imposta 2025. L’agevolazione riguarda i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore e consente di imputare spese non documentate favorendo un minor reddito con importi che si differenziano a seconda che il trasporto venga effettuato fuori dalla sede comunale oppure all’interno del Comune dove ha sede l’impresa.
Fonti normative
La deduzione forfettaria per gli autotrasportatori viene disciplinata nella prima parte dell’articolo 66 comma 5 del TUIR dove si riconosce la possibilità di imputare spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (ex articolo 13 comma 4 del D.L. n. 90/1990).
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. n. 451/1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/1999, gli importi della deduzione forfetaria in esame sono fissati annualmente con DPCM nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente.
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