
La disciplina recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti è stata modificata nell’ultima legge di bilancio e successivamente rivista prevedendo una norma transitoria che ha reso necessari alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per applicare le nuove regole, la firma del contratto, l’immatricolazione e la consegna del veicolo devono avvenire a partire da gennaio 2025.
Premessa
L’articolo 1, comma 48 della L. n. 207/2024 (Legge di bilancio per il 2025) modifica l’articolo 51 comma. 4, lettera a) del Tuir, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L’uso c.d. “promiscuo”, vale a dire sia aziendale che personale degli automezzi aziendali da parte del dipendente comporta in capo a quest’ultimo un “fringe benefit” (ossia una retribuzione in natura) tassabile.
Secondo la nuova disposizione in materia di fringe benefit:
- si sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
- si modificano le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.
In sostanza, nel nuovo sistema viene superato il regime previgente che si fondava sulle emissioni di anidride carbonica introdotta, a vantaggio di un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche.
Per garantire la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, è stata introdotta una specifica disciplina transitoria (ex articolo 6, comma 2-bis, del D. L. n. 19/2025 che inserisce dopo il citato comma 48, il comma 48-bis) per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025.
Tra i documenti di prassi, si segnala la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2025 che ha fornito indicazioni in merito alla nuova disciplina.
In occasione dello Speciale Telefisco del 18 settembre 2025 organizzato dalla stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema particolarmente controverso dell’applicazione del regime transitorio per le autovetture aziendali in uso promiscuo ai dipendenti con le risposte alle istanze di interpello n. 192/E/2025 e 233/E/2025.
Il regime previgente
Il regime di tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevede un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul “valore normale” (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).
Secondo il regime previgente (ex articolo 1, comma 632, della L. n. 160/2019) i valori che costituiscono fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si quantificavano nella misura del 25 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia (ACI), pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
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