Con Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in modifica della precedente Decisione 2007/441/CE, l’Italia è stata autorizzata ad estendere per un ulteriore triennio e fino al 31 dicembre 2028 la detrazione parziale nella misura del 40%, delle spese in materia di veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività professionale o di impresa.
Detrazione IVA veicoli al 40%: proroga al 2028
L’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633/72 dispone in materia di detrazione limitata dell’IVA relativa ai veicoli impiegati in modo non esclusivo nell’attività d’impresa e professionale e delle spese correlate.
Più nello specifico la norma stabilisce la detrazione limitata al 40% per:
- lettera c): l’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, intesi come tutti i veicoli a motore, con l’esclusione dei trattori agricoli o forestali, adibiti al trasporto stradale di persone o beni con massa massima di 3.500 kg e non più di otto posti a sedere escluso quello del conducente;
- lettera d): le spese sostenute per la gestione dei medesimi veicoli, quali l’acquisto di carburanti e lubrificanti o le spese di manutenzione e riparazione, così come gli importi relativi a contratti di leasing e noleggio, a condizione che il pagamento avvenga “mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
La detrazione limitata innanzi esposta rappresenta tuttavia una deroga al principio di detrazione integrale di cui all’articolo 168 della Direttiva Comunitaria n. 112/CE/2006, in base al quale il soggetto passivo d’imposta ha diritto a detrarre dall’importo dell’imposta dovuta l’IVA applicata sui beni a lui ceduti e resi da un altro soggetto passivo, purché tali beni e servizi vengano da questo impiegati ai fini delle operazioni soggette ad imposta.
In ragione di tale deroga il legislatore italiano aveva disposto in materia di detrazione parziale dell’IVA nei casi innanzi indicati; tale norma, tuttavia, è stata dichiarata illegittima nel 2006 dalla Corte di Giustizia UE con riferimento agli acquisti effettuati a partire dal 14 settembre 2006 (Sentenza del 14 settembre 2006 – Stradasfalti S.r.l. contro Agenzia delle Entrate – Causa C-228/05).
A seguito della decisione resa il legislatore ha introdotto una percentuale di detrazione ridotta valida solo a seguito di specifica autorizzazione dell’Unione Europea da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (articolo 1, comma 2-bis, D.L. n. 258/2006).
Così a partire dal 2007 (Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2007, n. 2007/441/CE) l’Italia è stata temporaneamente autorizzata a limitare al 40% la detrazione dell’IVA sulle spese innanzi indicate, con effetto su un arco temporale inizialmente corrispondente ad un triennio e successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2025.
Da ultimo, con Decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio, dell’8 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in modifica della precedente Decisione 2007/441/CE, l’Italia è stata autorizzata ad estendere per un ulteriore triennio e fino al 31 dicembre 2028 la detrazione limitata dell’IVA nella misura del 40%, delle spese in materia di veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività professionale o di impresa.
Pertanto, come conseguenza di quanto indicato, per il prossimo triennio continuerà a trovare applicazione la detrazione parziale sui veicoli ad “uso promiscuo”, a prescindere dall’effettiva percentuale di ripartizione tra utilizzo personale o imprenditoriale/professionale, fatta salva la detrazione integrale in ipotesi di uso esclusivo o di autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. n. 633/72).
di Francesca Sparano
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