Con l’introduzione dell’articolo 54 e seguenti del TUIR, riformato dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, sono state apportate significative modifiche alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, con particolare attenzione alla gestione dei cespiti e degli elementi immateriali.
Le modifiche introdotte dall’articolo 54 e ss TUIR rappresentano un cambiamento significativo nella gestione fiscale delle spese per beni nel reddito di lavoro autonomo e costringono il professionista ad adeguarsi alle nuove regole dettate.
Normativa
La riforma dell’articolo 54 e ss nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), a seguito del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, ha apportato significative modifiche alla disciplina fiscale delle spese relative a beni ed elementi immateriali nel reddito di lavoro autonomo, con applicazione a partire dal periodo d’imposta 2025. Una delle novità riguarda i coefficienti di ammortamento considerati a metà per il primo periodo di imposta (art. 54 -quinquies, co.1).
Beni immateriali
L’articolo 54-sexies modifica la deduzione delle spese sostenute per l’acquisizione di beni ed elementi immateriali di seguito elencati:
- Opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e know-how: le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo sostenuto;
- Altri diritti di natura pluriennale: le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
- Acquisizione della clientela e altri elementi distintivi dell’attività: le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto (20%) del costo sostenuto. Questa riforma modifica la precedente possibilità di dedurre integralmente per cassa le spese per l’acquisizione della clientela;
- Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D Lgs. 192/2024, entrambe le modifiche introdotte si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore), per i soggetti “solari”, con effetto quindi già sul modello Redditi 2025.
Beni materiali
L’articolo 54 del TUIR, come riformato dal D.lgs. 192/2024, introduce importanti novità anche in materia di beni materiali per i lavoratori autonomi.
La principale novità riguarda la modalità di deduzione delle spese per beni strumentali materiali, che vengono ora soggette a principi di competenza e ammortamento, analogamente a quanto avviene per le imprese tanto da prevedere il superamento del principio di cassa. Con la riforma, si passa a un regime misto, in cui le spese per beni materiali pluriennali (es. computer, mobili, strumenti professionali) sono deducibili per competenza, cioè attraverso quote di ammortamento.
Di seguito le novità dell’ art.54 quinques comma 2 del Tuir(art 5 del DLG 192/2024):
- Introduzione dell’ammortamento per i beni materiali: il costo è deducibile in più esercizi sulla base dei coefficienti ministeriali. L’ammortamento decorre dall’anno di entrata in funzione del bene mentre per i beni acquistati prima del 2025, vale ancora la deduzione per cassa. Per i beni acquistati dal 1° gennaio 2025 in poi, si applica il nuovo regime con ammortamento.
- Gestione spese straordinarie ed ordinarie di manutenzione e riparazione di immobili : le spese relative alla manutenzione straordinaria di immobili siano deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute e nei cinque successivi. Per le spese fatte per immobili ad uso promiscuo valgono le stesse regole ma per il 50% del loro valore.
Rivestono natura straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico.
Rivestono invece natura ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Fino all’anno 2023 le disposizioni prevedevano che queste erano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta, mentre l’eventuale eccedenza era deducibile in quote costanti nei 5 anni successivi.
Dal 2024 viene quindi meno l’obbligo di dedurre tali spese nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite precedentemente previsto
- In caso di eliminazione dall’attività di tali beni non ancora completamente ammortizzati il costo residuo è deducibile. Esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’Articolo 54-septies, comma 2.
Il nuovo dettato normativo disciplina anche la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze, rispettivamente con i nuovi articoli 54-bis e 54-quater del Tuir. Le regole di deducibilità fiscale sono da applicare alle locazioni finanziarie
Gestione in GB
All’accesso in Contabilità 2024 > Cespiti il Software segnala a punti alcune disposizioni sul lavoro autonomo inerenti il calcolo delle quote di ammortamento di alcuni beni dettate dal Decreto legislativo 192/2024:
Inserimento bene “nuovo”
Viene introdotta anche per il lavoro autonomo la disposizione, già prevista per i redditi d’impresa (articolo 102 del Tuir), che prevede la riduzione al 50% nel primo periodo d’imposta della quota di ammortamento.
Per i beni immateriali e materiali “nuovi” inseriti nell’anno di imposta interessato i coefficienti di ammortamento sono considerati a metà per il primo periodo di imposta (art. 54 -quinquies, co.1). Sono esclusi i beni inferiori a 516.42 rientranti nella sottospecie “beni strumentali inf a 516,42” per cui l’ammortamento avviene per l’intero
Tabella di deducibilità parziale
Per quanto riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali, il nuovo articolo 54-sexies dedicato al lavoro autonomo stabilisce che:
- Le quote di ammortamento di alcune tipologie di beni immateriali, in particolare quelle del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50%. Si tratta della riproposizione per il lavoro autonomo della disposizione già prevista per le società dall’articolo 103, comma 1, del Tuir;
- Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
Per questa ragione il Software per i beni immateriali introduce nella gestione dei beni immateriali la tabella di codici di deducibilità anche parziale. La tabella avrà il medesimo form e funzionamento di quella per i beni materiali , già esistente, con una unica differenza: ha solo due opzioni (predefinite lasciando la possibilità all’utente di editare secondo le esigenze le righe con valori ammissibili al fine di gestire le deducibilità parziali di alcuni beni (diritti di natura pluriennale, opere di ingegno etc..). Le opzioni sono:
- 51: 100% deducibile
- 52: 100% indeducibile
- le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo, ossia fino al 20% (quest’ultima disposizione entra però in vigore con riferimento al periodo d’imposta 2025).
A partire dall’anno 2025 sono stati creati nuovi conti 20500” Costo acquisizione nuova clientela” e relativo fondo conto 20583 “ f.do amm.to costo acquis. nuova clientela” con sottospecie 118 agganciata al nuovo conto creato.
- per gli ammortamenti e le spese e relative ai beni materiali, mobili e immobili, di cui all’articolo 54-quinquies è confermato il trattamento fiscale vigente per gli immobili strumentali e per quelli a uso promiscuo, prevedendo l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili, mentre permane la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi, ma per un periodo non inferiore a 12 anni. la casistica è da gestire in questo caso con la tabella relativa alla determinazione della deducibilità disponibile per i beni materiali
Creazione di nuovi conti contabili ad Hoc
Per gli ammortamenti e le spese e relative ai beni materiali, mobili e immobili, di cui all’articolo 54-quinquies:
- In caso di eliminazione dall’attività di tali beni non ancora completamente ammortizzati il costo residuo è deducibile. Esclusi i beni immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’Articolo 54-septies, comma 2. Nel caso di eliminazione del bene dall’attività, viene consentita la deducibilità del costo non ammortizzato residuo, al pari di quanto avverrebbe nel caso di minusvalenza. Tuttavia, in questo caso il costo diventa immediatamente deducibile, non dovendosi attendere l’avvenuto incasso.
Nel Software è stato, perciò, creato nuovo conto 66018 ”Eliminazione beni non completamente ammortizzati ” riclassificato come minusvalenza da raccordare al bene/i interessato /i ove necessario per gestire correttamente lo scarico del bene in contabilità-viene prevista la deducibilità delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente, da ripartire in quote costanti nel periodo d’imposta e nei cinque successivi;
- le spese relative alla manutenzione straordinaria di immobili siano deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute e nei cinque successivi. Per le spese fatte per immobili ad uso promiscuo valgono le stesse regole ma per il 50% del loro valore.
viene stabilita la deducibilità delle spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività, secondo il criterio di cassa. Viene quindi meno l’obbligo di dedurre tali spese nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e per l’eventuale eccedenza in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
Il prospetto manutenzioni e riparazioni , presente nella gestione cespiti, servirà solo a riportare le quote residue delle manutenzioni e riparazioni degli anni precedenti ma non più dell’anno in corso. I conti utilizzati precedentemente per la rilevazione di tali spese su immobili non movimenteranno più il prospetto esistente per variazione delle disposizioni.
Per questa ragione nel Software sono stati creati nuovi conti da utilizzare in contabilità 607118 “manutenzione straordinaria beni su beni immobili “ con deducibilità al 100% e conto 607119 “manutenzione straordinaria beni su beni immobili uso promiscuo“ con deducibilità al 50%.
Le nuove disposizioni in molti casi, esplicano la loro efficacia già con riferimento al periodo d’imposta 2024 perciò dovranno essere ricalcolate le quote di ammortamento per tutti i beni acquistati a partire dal 1° gennaio 2024, per i quali va ora applicata la riduzione al 50% nel primo periodo d’imposta della quota di ammortamento (articolo 54 quinquies, comma 1).
Applicazioni software collegate all’articolo:
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