La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28504/2025, ribadendo i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13362/2024, ha affermato che il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni [n.d.r. euro 2.582,28], all’atto della presentazione della dichiarazione limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, anche in relazione all’IVA assolta su spese relative a migliorie su beni di terzi. Tale pronuncia privilegia l’interpretazione avvertita come conforme al diritto unionale, alla cui stregua vanno rispettati, da un lato, il principio di neutralità fiscale, impedendo che l’IVA incida sui soggetti passivi come farebbe su un consumatore finale; dall’altro, i principi di proporzionalità ed effettività.
Premessa
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28504/2025 è tornata ad occuparsi del diritto al rimborso dell’IVA assolta su spese relative a migliorie su beni di terzi.
Ad avviso della Suprema Corte la disposizione ex articolo 30, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni [n.d.r. euro 2.582,28], all’atto della presentazione della dichiarazione limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, anche in relazione all’IVA assolta su spese relative a migliorie su beni di terzi.
Tale decisione si allinea al principio recentemente espresso dalla sentenza n. 13362/2024 della Corte di Cassazione riunitasi a Sezioni Unite.
Il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto di beni strumentali e la previgente posizione della prassi
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