
L’ambito applicativo dell’articolo 21-bis del D.Lgs. n.74/2000 è al vaglio delle Sezioni Unite in ordine all’estensione del giudicato penale nell’ambito del processo tributario. La Corte Costituzionale si deve pronunciare sulla legittimità costituzionale del provvedimento normativo che ha introdotto il principio predetto.
Premessa
Ai sensi dell’articolo 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 87/2024, la sentenza di assoluzione penale con la formula perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
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