Esigibilità con regole ordinarie se la fattura non dice diversamente
La volontà di avvalersi della procedura dell’Iva per cassa va espressamente indicata nel documento fiscale
Il regime dell’Iva per cassa incide da un lato sull’esigibilità dell’imposta dovuta dal cedente o prestatore e, dall’altro, sull’esercizio della detrazione per il cessionario o committente, ma non produce effetti sugli altri adempimenti procedurali ordinariamente posti a carico di tali soggetti. A chiarirlo, la circolare n. 20/E del 30 aprile.
Il cedente o prestatore
Il cedente o prestatore che effettua l’operazione relativamente alla quale intende avvalersi del regime dell’esigibilità differita dell’Iva (l’opzione, si ricorda, può essere esercitata con riferimento alla singola operazione), deve emettere la fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati in via generale dall’articolo 21 del Dpr 633/1972 e deve procedere alla registrazione della stessa.
Sulla fattura relativa all’operazione per la quale il cedente o prestatore intende avvalersi del differimento dell’imposta, deve essere riportata un’apposita annotazione, che assume particolare rilevanza in quanto costituisce condizione per avvalersi del regime in esame: se non apposta, l’Iva sull’operazione deve considerarsi esigibile secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 6 del Dpr 633.
Il cedente o prestatore deve dunque evidenziare nel documento che si tratta di un’operazione con imposta ad esigibilità differita, facendo espresso riferimento all’articolo 7 del decreto legge 185/2008.
La necessità di operare tale annotazione in fattura differenzia il regime in commento da quello recato dall’articolo 6, quinto comma, del Dpr 633/19721.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 328/1997, in tali ipotesi occorre che il cedente o prestatore manifesti la volontà di non avvalersi del differimento dell’esigibilità apponendo sulla fattura l’annotazione “Iva ad esigibilità immediata”, al fine di consentire all’acquirente o committente di operare subito la detrazione dell’imposta. Qualora sulle fatture relative a queste operazioni non risulti apposta alcuna indicazione, infatti, l’esigibilità si intende differita e il destinatario non può operare alcuna detrazione finché non abbia provveduto a pagare il corrispettivo.
L’operazione per la quale il cedente o prestatore ha optato per il differimento dell’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 del Dl 185/2008 concorre a formare il volume d’affari e partecipa alla determinazione del pro-rata di detrazione di cui all’articolo 19-bis del Dpr 633/1972, con riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata.
Nella dichiarazione annuale dovrà essere indicato l’ammontare delle operazioni effettuate nell’anno solare con Iva esigibile nell’anno successivo (quadro VE, rigo VE36) e, nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’imposta diventa esigibile, dette operazioni dovranno essere riportate nell’apposito quadro (righi da VE20 a VE22), evidenziando separatamente gli imponibili e l’imposta, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta.
Il volume di affari (rigo VE37) sarà conseguentemente ridotto per l’ammontare delle operazioni che hanno concorso a formarlo nel periodo di esigibilità differita.
Nel caso di pagamenti parziali, l’imposta diventa esigibile per il cedente o prestatore per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Il cessionario o committente
Il cessionario o committente che riceve la fattura con Iva ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell’apposito registro ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 633/1972.
Stante il collegamento tra il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione e quello in cui l’imposta diviene esigibile2, il cessionario o committente non può operare la detrazione fino al momento del pagamento del corrispettivo o, in assenza, sino al decorso del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
E’ appena il caso di precisare che la detrazione potrà essere effettuata ovviamente se e nei limiti in cui sia spettante secondo le regole ordinarie.
Nella dichiarazione annuale dovrà essere indicato l’ammontare degli acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita all’anno successivo (quadro VF, rigo VF19), e solo nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verifica l’esigibilità dovranno essere riportate tali operazioni nell’apposito quadro (righi da VF1 a VF11), distinguendo gli imponibili e l’imposta, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta nell’anno, e sottraendo gli acquisti registrati negli anni precedenti, ma con imposta esigibile nell’anno della dichiarazione (VF20).
Nel caso di pagamenti parziali, l’imposta diventa detraibile per il cessionario o committente per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
1 L’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del Dpr 633/1972, dispone in via ordinaria – e senza limite annuale – il differimento dell’esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, per le “… cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonché alle cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza”.
2 L’articolo 19, primo comma, del Dpr 633/1972 dispone che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. L’imposta diviene esigibile secondo i criteri stabiliti dall’articolo 6 del Dpr 633.