
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con due importanti riforme che incidono profondamente sull’attività degli enti senza scopo di lucro: la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021). Questi due corpi normativi, pur nati con finalità distinte, convergono su un punto comune di crescente interesse: la possibilità per un Ente del Terzo Settore (ETS) di esercitare anche attività sportiva dilettantistica.
La coesistenza di queste due anime all’interno dello stesso soggetto impone un’attenta valutazione dei presupposti giuridici, degli obblighi statutari e degli adempimenti amministrativi, anche alla luce del mutato quadro fiscale previsto a partire dal 2026.
Il riconoscimento della compatibilità normativa
Con l’art. 1 del D.Lgs. 163/2022 (primo correttivo alla Riforma dello Sport), il legislatore ha espressamente incluso tra le forme legittime di ente sportivo dilettantistico anche gli ETS costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, purché svolgano l’attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, lettera t), del medesimo Codice del Terzo Settore.
Questo raccordo ha superato la rigida impostazione iniziale della Riforma dello Sport, che riconosceva tale qualifica solo ad ASD e SSD, aprendo così ad una nuova configurazione: l’ETS che esercita anche attività sportiva dilettantistica e che, in quanto tale, è tenuto all’iscrizione sia nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sia nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).
Iscrizione ai Registri e adempimenti connessi
Per legittimare l’attività sportiva e accedere alle relative agevolazioni, l’ente dovrà risultare regolarmente iscritto a entrambi i registri:
- al RUNTS, quale ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
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