La Legge del 6.06.2016, n. 106, prevedeva il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, attraverso la redazione del Codice del Terzo settore che raccogliesse anche la disciplina tributaria degli enti appartenenti.
Il codice del terzo settore approvato definisce in primis alcune norme di carattere generale valide per la corretta qualifica all’ente del terzo settore. Il codice delimita l’ambito delle attività esercitabili in forma di ETS, con una grande apertura rispetto al passato in merito non tanto alla definizione di attività istituzionale quanto piuttosto all’esercizio di attività commerciali, subordinato e finalizzato al tempo stesso al conseguimento dell’utilità sociale che, in base alla definizione offerta dalla legge, rimane comunque la discriminante per definire l’ente e permettere il lecito godimento delle agevolazioni fiscali.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Le attività di interesse generale
Le attività di interesse generale svolte dall’ente per conseguire lo scopo non lucrativo sono definite dall’apposita previsione normativa contenuta nell’art. 5 del D.lgs. 117/2017.
L’art. 5 prevede la possibilità di un eventuale aggiornamento dello stesso, attribuendo specifico compito all’emanazione di apposito DPCM.
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività di cui all’elenco stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come sopra detto l’elenco può essere aggiornato ovvero integrato con apposito DPCM.
È necessario che lo statuto dell’ente indichi esattamente quali tra le attività di interesse generale contemplate dall’art. 5 costituiscono l’oggetto dell’attività dell’ente, in linea con il conseguimento dello scopo generale non lucrativo che lo stesso atto costitutivo individua.
Commercialità
Le attività previste dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 possono essere svolte dall’ente anche con modalità che le qualificano come fiscalmente rilevanti, ma sempre nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività non commerciale devono rispettare i limiti determinati in relazione alle previsioni dell’art. 79 del D. Lgs. 117/2017.
Chiarimenti
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota 3250 del 12.03.2019 ha dichiarato che “l’oggetto sociale degli enti del terzo settore “non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo nello statuto di un elenco di tutte le attività previste dall’art. 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito e come tale non conoscibile l’oggetto sociale”.
Lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale è uno degli elementi che connotano unitamente alla finalità e all’assenza dei fini di lucro, gli enti che, ai sensi del citato decreto legislativo possono rientrare a far parte del perimetro del Terzo settore, per effetto della qualificazione conseguita attraverso l’iscrizione al RUNTS.
La funzione del RUNTS nell’intendimento del legislatore è quella di individuare da un lato gli enti in parola, dall’altro quella di assicurare nella misura prevista la conoscibilità degli atti e fatti rilevanti e la trasparenza sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, nonché sull’impiego delle risorse, sia di provenienza pubblica che di provenienza privata, che gli enti acquisiscono in conseguenza delle attività stesse.
L’articolo 21 del Codice nell’indicare i contenuti obbligatori dell’atto costitutivo (di cui lo statuto, se pur modificabile nel corso del tempo, costituisce parte integrante) individua tra gli altri sia l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale che le finalità solidaristiche e di utilità sociale che l’ente, nella sua autonomia di soggetto a caratterizzazione necessariamente privatistica, sceglie di perseguire. Ferma restando la dovuta prevalenza di quelle cd. di interesse generale, gli enti del terzo settore “possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’articolo 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale” (art. 6). Ne consegue che, ferma la possibilità di esercitare attività diverse, nei limiti previsti dalla normativa, l’individuazione “di una o più attività di interesse generale” non potrà esplicarsi nell’inserimento pedissequo, nello statuto, di un elenco di tutte le attività previste dall’articolo 5 o di un numero di esse tale da rendere indefinito – e come tale non conoscibile – l’oggetto sociale. La varietà dei possibili settori di attività individuati come “di interesse generale” testimonia della volontà del legislatore di garantire agli enti un’ampia autonomia nell’individuazione della/delle attività attraverso le quali, nel rispetto delle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, meglio conseguire le finalità associative in armonia con la natura, le caratteristiche, la “vocazione” dell’ente. Tale autonomia, d’altro canto, non può portare ad eludere gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti dei terzi o il diritto degli associati (anche futuri) di aderire ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità. Sarà sempre possibile modificare l’oggetto sociale inserendo nuove attività o eliminando attività che l’ente non ritiene più di svolgere. Tuttavia, ciò dovrà essere il frutto di una precisa scelta degli associati, da assumersi alla luce e nel rispetto delle regole organizzative di cui l’ente si è dotato secondo caratteristiche di democraticità e trasparenza.
La nota del 4 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende fornire una puntuale perimetrazione della qualificazione dei concetti di attività di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”. l’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio: difatti, sono considerate di interesse generale le “attività culturali di interesse sociale” [ lettera d) ]; “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale” [ lettera h) ]; l’ “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale” [ lettera i) ]; l’ ”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…” [ lettera k) ].
non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d’essere della specificazione contenuta nell’art. 5 (1° c) del CTS, infatti sono quattro le attività di interesse generale che devono essere anche di interesse sociale.
Pertanto l’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio.
Il termine beneficio significa, letteralmente, “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa. Alcuni ambiti di attività, al fine di collocarsi nel novero delle “attività di interesse sociale” di cui all’articolo 5 del CTS, devono essere “di interesse sociale” o “di particolare interesse sociale”.
Nello specifico, sono quattro le attività di interesse generale di cui all’Art. 5, primo comma, del CTS, che devono possedere tale requisito:
- attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. La categoria delle attività di interesse generale descritte deve essere opportunamente distinta in due classi: l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale “di cui al presente articolo”.
- L’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. Rientrano in questo ambito le attività che soddisfano in via diretta e non mediata l’interesse sociale, in via preminente e non residuale.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Nell’ambito della ricerca scientifica, non è sufficiente il mero “interesse sociale” (che può astrattamente ritenersi verificato per ogni nuova scoperta dell’umanità), ma è previsto un rafforzamento di tale concetto mediante l’aggettivo “particolare”. Tale particolarità deve verificarsi in relazione all’oggetto stesso della ricerca, che deve consentire direttamente un beneficio sociale per la collettività, con ciò dovendosi intendere la tutela dei principi costituzionali, non solo in via indiretta o mediata.
Adempimenti contabili
Gli ETS devono redigere un bilancio di esercizio, usando il criterio di competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nel quale sono indicati i proventi e gli oneri della gestione e relazione di missione, relazione illustrativa delle poste di bilancio, dell’andamento economico e gestionale dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell’ente. Gli ETS con ricavi, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio in maniera semplificata, usando il criterio della cassa ed usando solo il rendiconto gestionale, quindi entrate ed uscite.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell’eventuale attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, gli ETS non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, adempimento obbligatorio per il bilancio a partire dal 2022.
Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.
la rendicontazione delle raccolte fondi
Le linee guida per la gestione da parte degli ETS dell’attività di raccolta fondi costituiscono una diretta attuazione della previsione dell’art. 7, c. 2 del D.Lgs. 117/2017.
Dal punto di vista della finalità dell’attività di raccolta fondi le linee guida individuano quale fine esclusivo dell’azione il reperimento di risorse finanziarie da destinare in via esclusiva a sostegno delle attività di interesse generale con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice, indipendentemente dal rispetto dei limiti fiscali.
Il decreto inoltre definisce le potenziali risorse che gli ETS possono legittimamente impiegare al fine di gestire la raccolta fondi, comprendendo nel novero sia risorse proprie che di terzi.
Nella pratica, quindi, il singolo ente potrà gestire liberamente l’attività sia ricorrendo al personale interno (composto tanto da soggetti vincolati da rapporti di lavoro quanto da volontari, nel rispetto dell’art. 17 del Codice) sia delegando a soggetti terzi la stessa gestione della raccolta, aprendo anche a figure professionali.
Le linee guida intervengono infine sulla gestione delle tecniche possibili e sulle modalità di rendicontazione.
La novità rappresentata dall’art.7 è che per la prima volta ne viene data una definizione, e quindi un riconoscimento, da un punto di vista giuridico.
Dalla definizione che ne fornisce il codice le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’ art. 6.
La raccolta fondi può essere svolta “anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”: ciò significa che essa potrà avvenire sia attraverso l’erogazione liberale di denaro o beni sia tramite il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’Ets di beni o servizi di modico valore. Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro o beni, possono essere: detraibili o deducibili per le persone fisiche o gli enti che le effettuano in base a quanto previsto dall’art. 83 del codice del Terzo settore.
i principi di trasparenza, verità e correttezza
La raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (art. 7, c. 2 del Cts): le indicazioni fornite in merito dalle linee guida hanno carattere precettivo (e quindi vincolante) per gli enti del Terzo settore:
- La trasparenza ha la finalità di permettere ai donatori e agli altri portatori di interesse (stakeholder) di ricevere o di poter accedere a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta. L’ente dovrà quindi fornire ai donatori un’informazione chiara, diretta e comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’organizzazione.
- Per quanto riguarda il principio di verità, le linee guida specificano che l’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni veritiere, applicandosi le disposizioni in tema di pubblicità ingannevole (art. 2, c. 1, lett. b della Legge 145 del 2007).
- Il principio di correttezza impone invece all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che del beneficiario della donazione.
la rendicontazione: obbligatorietà
Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, c. 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del c. 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, c. 4, lett. a).
Raccolta abituale
ETS “Per Competenza”: sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all’attività di raccolta fondi.
ETS “per cassa”: Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa – in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’art. 4, c. 1, lett. g) L. n.106/2016 – si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.
Raccolta occasionale
L’ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, deve allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato alle linee guida, una relazione illustrativa nella quale deve fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.
Nella tabella sottostante si riepilogano gli obblighi di rendicontazione previsti per l’attività di raccolta fondi e descritti in questo ultimo paragrafo.
RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI DI FONDI (PREVISTE DALL’ART. 79, C. 4, LETT. A DEL CTS) | ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTA FONDI | |
ETS NON COMMERCIALI con ricavi INFERIORI a 220.000 € (che redigono il rendiconto per cassa) | I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa. | I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto per cassa |
ETS NON COMMERCIALI con ricavi PARI O SUPERIORI A 220.000 € (e che comunque redigono il bilancio di esercizio in forma completa) | I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio (in particolare alla relazione di missione) | I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione (al punto 24) |
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