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L’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 ha stabilito le regole per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, annunciando l’obbligo di indicare una determinata annotazione su quelle sottoposte alla suddetta imposta e specificando modalità e termini di versamento.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.133 I bolli elettronici e il relativo pagamento” su Spreaker.

Gli elenchi delle fatture elettroniche emesse

In seguito all’avvio della fatturazione elettronica l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019, modificato dal Dm del 4 dicembre 2020, ha stabilito che l’Agenzia delle entrate, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, deve lasciare a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, i dati attinenti all’imposta di bollo scaturente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non indicano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

I soggetti IVA che rilevino che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non rientrano nell’assoggettamento a imposta di bollo possono eliminare tali fatture dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

L’integrazione del bollo sulle fatture elettroniche: consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo

L’Agenzia delle entrate verifica per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio SdI ed elaborate senza scarto, con il fine di controllare la correttezza dell’assoggettamento all’imposta di bollo. Successivamente l’esito di tale elaborazione si realizza nella messa a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti i dati delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare in oggetto:

  • l’elenco A, non modificabile, che contiene i dati delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, adoperando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo;
  • l’elenco B modificabile, che contiene gli estremi delle fatture elettroniche che possiedono i requisiti per essere assoggettate a bollo ma che non contengono l’indicazione prevista che dovrebbe risultare nel campoBollo virtuale”.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati, operatori IVA e consumatori finali, l’individuazione delle fatture elettroniche nel trimestre di riferimento, deve essere eseguita considerando quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” consegnata al termine dell’elaborazione, è anteriore rispetto alla fine del trimestre;
  • la data di messa a disposizione presente nella “ricevuta di impossibilità di recapito” è anteriore alla fine del trimestre.

In merito alle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni l’individuazione del trimestre di riferimento avviene considerando le fatture:

  • consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, presente nella “ricevuta di consegna”, è anteriore alla fine del trimestre, mentre la data in cui è avvenuta l’accettazione non è rilevante.
  • consegnate e in decorrenza termini, poiché la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto, per le quali la data di consegna, presente nella “ricevuta di consegna”, è anteriore alla fine del trimestre, mentre la data della notifica di decorrenza termini non è rilevante.
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è anteriore alla fine del trimestre.

Gli elenchi A e B di ogni soggetto IVA che ha emesso fatture elettroniche sono a disposizione nell’area riservata del sito “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del primo mese successivo a ciascun trimestre.

Il soggetto IVA può variare l’elenco B individuando quali fatture elettroniche non possiedono i presupposti necessari per applicare l’imposta di bollo e inserendo, invece, gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate ma non sono incluse in nessuno dei due elenchi.

In mancanza di modifiche, è considerato convalidato l’elenco B esposto dall’Agenzia delle entrate.

Le scadenze trimestrali e il versamento dell’imposta di bollo

Di seguito sono indicate le scadenze per ciascun trimestre:

  • 1° trimestre: 15 aprile MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B; 30 aprile DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B; 15 maggio VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO; 31 maggio SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO, in particolare nel caso in cui l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
  • 2° trimestre: 15 luglio MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B; 10 settembre DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B; 20 settembre VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO; 30 settembre SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO. nel caso in cui l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
  • 3° trimestre: 15 ottobre MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B; 31 ottobre DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B; 15 novembre VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO; 30 novembre SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.
  • 4° trimestre: 15 gennaio dell’anno successivo MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B; 31 gennaio dell’anno successivo DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B; 15 febbraio dell’anno successivo VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO; 28 febbraio dell’anno successivo oppure, nel caso in cui l’anno sia bisestile, 29 febbraio dell’anno successivo SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.

Considerando i dati presenti negli elenchi A e B, di cui quest’ultimo eventualmente modificato dal contribuente entro le scadenze stabilite, l’Agenzia delle entrate effettua il calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre in oggetto e indica l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data è posticipata al 20 settembre.

Il pagamento viene eseguito solamente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà, in tal modo, addebitato l’importo dell’imposta di bollo risultante a debito.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza stabilita, la procedura web calcolerà il ravvedimento operoso e consentirà, quindi, il pagamento anche della sanzione e degli interessi.

Occorre precisare che la modalità stabilita per l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche non deve essere confusa con il “bollo virtuale”, cioè con la procedura di pagamento prevista dall’articolo 15 del Dpr n. 642/1972, che indica che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. Tale sistema consiste nella richiesta di appropriata autorizzazione all’Agenzia delle entrate, nell’indicazione dell’assolvimento del bollo in modo virtuale sui documenti cartacei, nella consegna di una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto per l’imposta di bollo e nel pagamento attraverso il modello F24.

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