Il D.lgs. 87/2024 ha aggiunto al comma 1, articolo 1, del D.lgs. 74/2000, le lettere g-quater) e g-quinquies) le quali forniscono, rispettivamente, le definizioni di crediti inesistenti e crediti non spettanti.
Il 01/07/2025 il MEF ha pubblicato l’atto di indirizzo riguardante l’attuale definizione di credito d’imposta inesistente o non spettante.
I crediti inesistenti
La lettera g-quater), aggiunta dal D.lgs. 87/2024 al comma 1, articolo 1, del D.lgs. 74/2000 definisce che “per crediti inesistenti si intendono:
- i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
- i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.”
Inoltre, occorre evidenziare che l’indicazione “e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all’art. 54-bis del DPR 633/1972” è stata soppressa nell’attuale definizione di crediti inesistenti poiché essa, in base alla Cassazione, avrebbe limitato le ipotesi configuranti i crediti inesistenti.
Pertanto, l’attuale definizione di credito inesistente:
- è delimitata dai crediti carenti, totalmente o parzialmente, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento;
- include eventuali crediti inesistenti rilevati anche in caso di controlli automatici o formali della dichiarazione.
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