L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche, ma anche su quelle cartacee, aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni. In particolare, l’imposta di bollo trova applicazione per:
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 77septies, D.P.R. 633/1972, bis a);
- le fatture non imponibili per cessioni a esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9, D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione n. 290586/1978), che sono dunque esenti da bollo;
- le fatture riguardanti operazioni esenti Iva (articolo 10, D.P.R. 633/1972);
- le fatture riguardanti operazioni escluse Iva (articolo 15, D.P.R. 633/1972).
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