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I requisiti di accesso al CPB – Episodio 180

di Stefano Rossetti | · 3 min di lettura

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Ascolta “Ep. 180 I requisiti di accesso al CPB” su Spreaker.

Entro il 31 ottobre del 2026, i contribuenti saranno chiamati a decidere se aderire al Concordato Preventivo Biennale 2026-2027. Per poter esercitare questa opzione, è fondamentale soddisfare precisi requisiti di accesso stabiliti dall’articolo 10 del D.Lgs. 13/2024. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le due condizioni principali richieste dalla normativa, strutturate per comma.

I Soggetti Interessati e l’Applicazione degli ISA (Art. 10, Comma 1)

Il primo comma dell’articolo 10 disciplina l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA). Questa condizione rappresenta il primo sbarramento per l’accesso al concordato.

Chi può accedere?

I soggetti potenzialmente interessati sono i contribuenti IRPEF e IRES, nello specifico:

  • Società di capitali e società di persone.
  • Persone fisiche esercenti attività d’impresa.
  • Professionisti e lavoratori autonomi.
  • Soggetti che aderiscono alla tassazione di gruppo (sia in qualità di consolidante che consolidata).
  • Società tra professionisti titolari di reddito d’impresa.

La condizione imprescindibile

Per poter accedere al concordato, i soggetti menzionati devono applicare concretamente gli ISA nel periodo d’imposta antecedente a quello di efficacia del concordato (ad esempio, il periodo d’imposta 2025 per l’adesione entro ottobre 2026).

L’accesso è pertanto escluso nei seguenti casi:

  • Non è stato approvato un ISA per l’attività svolta nel 2025.
  • È stato approvato un ISA, ma il contribuente ricade in una causa di esclusione dall’applicazione dello stesso.
  • L’impresa è considerata “multiattività” ed è tenuta alla compilazione del modello ISA per finalità meramente statistiche.

Nota bene: se durante l’adesione emergono cause di disapplicazione ISA (non comprese tra quelle di cessazione vere e proprie), l’accesso al concordato rimane comunque valido e tali cause non incidono sull’efficacia dell’opzione.

Il Limite dei Debiti Fiscali e Contributivi (Art. 10, Comma 2)

Il secondo comma dell’articolo 10 introduce un requisito basato sulla regolarità fiscale e contributiva del contribuente. Il concordato non è applicabile in presenza di determinati debiti accertati.

Quali debiti sono rilevanti?

La normativa fa riferimento ai debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ai debiti contributivi. Affinché precludano l’accesso, questi debiti devono essere:

  • Definitivamente accertati con sentenze irrevocabili.
  • Derivanti da atti impositivi non più impugnabili.

Sono considerati rilevanti gli atti impositivi (avvisi di accertamento, contestazione sanzioni, atti di recupero, cartelle di pagamento) inerenti sia alle imposte dirette che indirette. Non rilevano invece gli
avvisi bonari, in quanto non costituiscono debiti definitivi. Nei soggetti trasparenti (es. società di persone), i debiti rilevanti sono esclusivamente quelli in capo alla società stessa, non quelli dei singoli soci.

! ATTENZIONE:

Attenzione alla soglia dei 5.000 €
L’adesione è inibita solo se l’ammontare complessivo dei debiti residui (comprensivo di imposte, sanzioni e interessi) è pari o superiore a 5.000 euro.

Data di verifica e regole di salvaguardia

Il limite deve essere verificato puntualmente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di accesso (es. 31 dicembre 2025). Tuttavia, il legislatore concede delle deroghe per permettere l’adesione:

  • Estinzione tardiva: Se entro il termine per l’accettazione della proposta (31 ottobre 2026) il contribuente provvede a estinguere i debiti riducendoli al di sotto della soglia dei 5.000 euro, può regolarmente aderire.
  • Rateizzazione e sospensione: I debiti che sono oggetto di rateizzazione regolare o di sospensione non concorrono al calcolo della soglia dei 5.000 euro, finché non interviene l’eventuale decadenza dal beneficio.

Conclusioni e Prossimi Passi

In sintesi, per usufruire del Concordato Preventivo Biennale, i contribuenti devono superare positivamente i due sbarramenti dell’Articolo 10: garantire la concreta applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità e assicurarsi di non superare la soglia di 5.000 euro per debiti tributari e contributivi definitivi (gestendo eventuali eccedenze con ravvedimenti o rateizzazioni prima di fine ottobre).

Superate queste due condizioni propedeutiche, il passaggio finale consiste nell’accertarsi dell’assenza di specifiche cause di esclusione sancite dal successivo Articolo 11, le quali saranno oggetto di un’analisi separata.

di Stefano Rossetti

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