GBsoftware S.p.A.
Area Utenti
06-97626328 Telefono
GBsoftware S.p.A.

Home » Magazine » Podcast » La detraibilità IVA nelle attività preparatorie: sentenza n. 484/2026 della CGT di Milano – Episodio 179

Podcast

La detraibilità IVA nelle attività preparatorie: sentenza n. 484/2026 della CGT di Milano – Episodio 179

di Mariangela Paparusso | · 4 min di lettura

Condividi

Ascolta “Ep. 179 La detraibilità IVA nelle attività preparatorie: sentenza n. 484/2026 della CGT di Milano” su Spreaker.

Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti rappresenta il cardine del sistema dell’imposta sul valore aggiunto, garantendo il principio di neutralità fiscale per i soggetti passivi. Recentemente, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 484/2026 depositata il 4 febbraio 2026, ha riaffermato un principio di fondamentale importanza per le startup e le imprese in fase di investimento: il diritto alla detrazione (o al rimborso) dell’imposta spetta anche in totale assenza di operazioni attive, purché sia dimostrata l’inerenza oggettiva delle spese rispetto a un progetto imprenditoriale concreto.

La detraibilità IVA nelle attività preparatorie

Dal punto di vista tecnico, la questione si gioca sull’interpretazione del nesso di inerenza. Mentre l’art. 168 della Direttiva 2006/112/CE lega il diritto alla detrazione all’effettivo impiego dei beni/servizi in operazioni imponibili, l’art. 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972 sembra ammettere la detrazione in funzione della mera potenzialità di impiego.

La giurisprudenza unionale e nazionale ha chiarito che l’inerenza deve essere valutata su due livelli:

  • Inerenza di primo livello: se l’acquisto è finalizzato a un’operazione specifica esente o esclusa, la detrazione è negata.
  • Inerenza di secondo livello: se l’acquisto si inserisce nel contesto generale dell’attività economica (spese generali), la detrazione è ammessa in quanto il costo concorre a formare il prezzo dei beni/servizi che verranno venduti.

Per i professionisti, il punto chiave è la valutazione prospettica: il contribuente non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni per esercitare il diritto, essendo sufficiente che gli acquisti siano “afferenti”, ovvero destinati a operazioni che daranno diritto alla detrazione.

La sentenza 484/2026 trae origine dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso presentata da una società operante nel settore delle energie rinnovabili. L’Amministrazione Finanziaria contestava la mancanza di “elementi oggettivi idonei a dimostrare l’imminente avvio dell’attività”, quali la disponibilità giuridica dei terreni o contratti vincolanti di vendita dell’energia.

Tuttavia, la CGT di Milano ha ribaltato tale impostazione, osservando che la società aveva prodotto documentazione probante lo stato di avanzamento del progetto, tra cui:

  • La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) già rilasciata.
  • La fissazione della conferenza dei servizi per le autorizzazioni amministrative.
  • Documenti comprovanti la disponibilità dei terreni e lo sviluppo dell’impianto fotovoltaico.

Tali elementi, secondo i giudici, dimostrano inequivocabilmente l’intenzione di iniziare un’attività economica, conferendo al soggetto la qualifica di soggetto passivo ancor prima della prima fattura attiva.

Un aspetto tecnico critico riguarda le imprese che, dopo aver sostenuto spese preparatorie e detratto l’IVA, non giungono all’effettivo avvio dell’attività. Secondo l’orientamento della Corte di Giustizia il diritto alla detrazione rimane acquisito anche se l’attività programmata non viene realizzata per circostanze estranee alla volontà dell’imprenditore.

Il solo limite opponibile dall’Amministrazione è la presenza di finalità fraudolente o abusive. Se il contribuente ha finto di voler avviare un’attività solo per recuperare l’IVA su beni destinati al patrimonio privato, l’Ufficio può richiedere il rimborso retroattivo delle somme detratte. In assenza di frode, il principio di neutralità osta a una normativa nazionale che faccia dipendere la detrazione dai risultati (profitti o ricavi) dell’attività.

Il professionista che assiste l’impresa in contenzioso, è essenziale considerare quanto espresso dalla CGT di Puglia nella sentenza n. 3883/2025. In tema di rimborso IVA, il contribuente assume la posizione di attore sostanziale, gravato dall’onere di fornire la prova del diritto vantato.

Dall’altro lato, l’Amministrazione Finanziaria gode di una certa ampiezza processuale: nel rispondere all’impugnazione di un diniego di rimborso, l’Ufficio può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle indicate nel provvedimento amministrativo originario. Ciò significa che la difesa tecnica del contribuente deve essere completa sin dal primo grado, anticipando possibili contestazioni sulla mancanza di elementi oggettivi o sulla natura elusiva delle operazioni.

Alla luce della sentenza 484/2026 e dei precedenti citati dalle fonti, si possono trarre le seguenti conclusioni tecniche:

  1. Diritto immediato: La detrazione sorge nel momento in cui l’acquisto è effettuato, a prescindere dall’effettuazione di operazioni attive.
  2. Elementi obiettivi: L’intenzione di avviare l’attività deve essere supportata da prove documentali (studi di fattibilità, autorizzazioni in itinere, contratti di consulenza, atti organizzativi).
  3. Irrilevanza del mancato avvio: Se l’attività non parte per cause di forza maggiore o decisioni economiche legittime, l’IVA detratta non va restituita, salvo casi di frode.
  4. Inerenza funzionale: Anche gli acquisti finalizzati alla predisposizione di strutture (atti preparatori) sono inerenti se funzionali al programma produttivo.

La sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Milano conferma un orientamento favorevole all’impresa “in fase di gestazione”, punendo l’eccessivo formalismo dell’Amministrazione Finanziaria che spesso confonde l’inerenza con l’immediata produttività di ricavi. Per i professionisti, la sfida resta quella di costruire un fascicolo documentale solido che attesti oggettivamente la serietà del progetto imprenditoriale sin dai primi acquisti.

Di Mariangela Paparusso

Altre pubblicazioni