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Il beneficio “prima casa” per non residenti ad ampio raggio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 312/E/2025, ha chiarito che un contribuente residente all’estero può acquistare un immobile situato nel comune in cui è stato svolto l’intero ciclo scolastico (università compresa) fruendo del beneficio “prima casa”.

Agevolazioni “prima casa” anche per chi vive all’estero: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto di tutti i limiti normativamente previsti, un soggetto non residente può fruire delle agevolazioni prima casa, così come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 che ha modificato la Nota II bis, lettera a), comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUIR in caso di acquisto di un immobile nel comune in è stato svolto l’intero percorso scolastico e universitario.

Questo è il chiarimento che è stato fornito con la risposta ad istanza di interpello n. 312/E/2025.

Il contribuente ha rappresentato nell’istanza di aver risieduto in vari comuni italiani (quello di nascita, quello in cui ha frequentato il ciclo scolastico compresa l’università e quelli in cui ha svolto la propria attività lavorativa) prima trasferirsi all’estero nel 2009.

In questo contesto il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di sapere se l’acquisto di un immobile nel comune in cui ha frequentato il ciclo scolastico, università compresa, possa fruire dell’agevolazione “prima casa” ex articolo 2, comma 1, del D.L. n. 69/2023 che ha modificato la Nota II bis, lettera a), comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur, nonostante l’immobile non sia ubicato nel comune di nascita né in quello dell’ultima residenza anagrafica in Italia.

Preliminarmente occorre sottolineare che la lettera a) della nota II bis, del comma 1 dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur prevede che per beneficiare dell’agevolazione occorre “che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto».

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E/2024 ha chiarito che:

  • «il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza […];
  • possono accedere al beneficio fiscale in esame le persone fisiche che, contestualmente:
  • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
  • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
  • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento”.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria nel concetto di svolgimento dell’attività (prima del trasferimento) si debba ricomprendere ogni tipo di attività ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva (circolare n. 19/E/2001).

Pertanto, questa definizione di attività particolarmente ampia conduce l’Agenzia delle Entrate a ritenere che il contribuente possa acquistare l’immobile situato nel comune dove egli ha frequentato il ciclo scolastico compresa l’università fruendo del beneficio “prima casa”.

TAG agenzia delle entrateAgevolazioni Fiscaliprima casa