L’attuazione fiscale del Codice del Terzo Settore, operativa dal 1° gennaio 2026, segna la piena integrazione tra normativa ETS e riforma dello sport. Il nuovo Titolo X del D.Lgs. 117/2017 introduce regole fiscali uniformi, supera la L. 398/1991 e ridefinisce agevolazioni, trasparenza e rapporti con la pubblica amministrazione. Per ASD e SSD si apre una scelta strategica tra modello sportivo tradizionale e qualificazione come ETS.
Premessa
Con il D.L. n. 84/2025 si chiude la lunga fase transitoria del Terzo Settore: dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) entra in vigore. La “comfort letter” della Commissione Europea ha confermato la compatibilità delle norme fiscali con la normativa UE, e il D.L. n. 84/2025 ha reso certa la decorrenza: per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, la data effettiva è il 1° gennaio 2026. Restano subordinati ad autorizzazione UE alcuni istituti finanziari (capitale di rischio, titoli di solidarietà), mentre il quadro fiscale è pienamente operativo.
Il perimetro normativo: dal rinvio all’attuazione
Il Titolo X del Codice del Terzo Settore disciplina il regime tributario applicabile agli enti iscritti al RUNTS, coordinando le disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e agevolazioni con la disciplina civilistica e contabile già in vigore. A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema entrerà pienamente in operatività: le norme fiscali si integreranno con gli schemi civilistici e contabili previsti dal D.M. 5 marzo 2020, determinando effetti concreti sulla redazione dei bilanci, sugli adempimenti dichiarativi e sui rapporti con l’Amministrazione finanziaria. L’obiettivo del legislatore è assicurare un quadro organico, dove fiscalità e trasparenza gestionale si fondono in un sistema coerente di obblighi e agevolazioni.
Le principali novità fiscali
Il nuovo Titolo X introduce un sistema di agevolazioni e regole specifiche volte a differenziare la fiscalità degli enti del Terzo Settore rispetto a quella degli enti commerciali tradizionali. Tra i punti di maggiore rilievo:
- attività di interesse generale: si considerano non commerciali quando sono svolte in forma gratuita oppure con corrispettivi che non eccedono i costi effettivi sostenuti, in conformità ai criteri del Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017.
- attività diverse (D.M. 107/2021): la condizione di secondarietà è rispettata se i ricavi da attività diverse non superano il 30% delle entrate complessive oppure se i costi delle attività diverse non superano il 66% dei costi totali, includendo anche i costi figurativi relativi al contributo del volontariato e all’apporto gratuito di beni e servizi;
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