Con la circolare n. 5/E/2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, che ha dato attuazione alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, finalizzata alla riforma della disciplina delle procedure concorsuali e, più in generale, dello stato di insolvenza.
La circolare n. 5/E/2026 e l’evoluzione del Codice della crisi d’impresa
La circolare rappresenta il primo step di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno pubblicate le successive Parti II, III e IV, dedicate rispettivamente al sovraindebitamento, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
La presente circolare offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice e analizza in dettaglio i singoli istituti. Inoltre, il documento analizza gli articoli che presentano profili di interesse, diretto o indiretto, per l’Agenzia delle Entrate e si apre con l’analisi dei nuovi istituti che rappresentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare.
Prosegue con l’illustrazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, in passato qualificati come “non fallibili”, originariamente esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento aziendale; continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo e si conclude con l’approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Particolare rilievo è attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l’applicazione delle norme ai casi concreti. L’esame della normativa vigente è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in quattro macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice.
Tale opzione metodologica risponde all’esigenza di valorizzare l’evoluzione storica e funzionale della disciplina.
Il documento tiene altresì conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta il 15 aprile e conclusa il 20 maggio 2026.
Il documento si sofferma sulle disposizioni inerenti alla composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), al concordato semplificato (articolo 25-sexies), al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis) e ai gruppi di imprese (Titolo VI).
Come già anticipato, il documento rappresenta il primo step di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno infatti pubblicate in consultazione le successive Parti II, III e IV dedicate rispettivamente:
- al sovraindebitamento;
- agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo;
- alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia delle Entrate di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
L’attuale assetto del D.Lgs. n. 14/2019 rappresenta l’epilogo di un’evoluzione normativa iniziata con il D.L. n. 35/2005, volta a superare l’impostazione punitiva della legge fallimentare del 1942. Il passaggio strategico è chiaro: l’impresa non è più vista come un bene meramente patrimoniale da liquidare, ma come un valore sociale e produttivo da preservare attraverso la continuità aziendale.
Questo percorso, sancito dalla Legge delega n. 155/2017, è stato perfezionato dai successivi interventi correttivi: il D.Lgs. 147/2020, il D.Lgs. 83/2022 (Correttivo-bis) e il recente D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter).
2. Assetti organizzativi, segnali di crisi e ruolo del professionista
Per il professionista, il cambiamento terminologico da “fallimento” a “liquidazione giudiziale” non rappresenta un mero esercizio lessicale, ma il fulcro di un nuovo paradigma culturale.
È compito del consulente far comprendere all’imprenditore che l’emersione tempestiva dello stato di crisi costituisce l’unico strumento per accedere alle misure premiali e tentare il risanamento dell’impresa.
Il nuovo lessico della crisi contenuto negli articoli 1 e 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rappresenta il presupposto per la validità di ogni strategia di risanamento.
La distinzione tra “crisi” e “insolvenza” sposta infatti la responsabilità professionale sul piano della prognosi:
- Crisi: stato che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi;
- Insolvenza: incapacità manifesta di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Sotto il profilo dimensionale, il professionista deve verificare la qualifica di impresa minore, i cui requisiti sono:
- attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro;
- ricavi annui non superiori a 200.000 euro;
- debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Particolare cautela deve essere prestata nella verifica dei requisiti del professionista indipendente. L’attestatore non deve aver svolto attività di lavoro subordinato o autonomo, compresa la consulenza professionale, né aver fatto parte degli organi sociali della società negli ultimi cinque anni.
Inoltre, assume rilievo l’individuazione del COMI (Centro degli interessi principali), fondamentale per determinare la competenza territoriale e la giurisdizione applicabile, specialmente nei gruppi o nelle imprese operanti su scala internazionale.
L’articolo 3, in collegamento con il novellato articolo 2086 del Codice civile, attribuisce centralità agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati.
Se l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi, l’imprenditore collettivo è obbligato ad istituire assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Gli assetti devono consentire l’intercettazione tempestiva dei segnali di allarme individuati dal legislatore, tra cui:
- debiti per retribuzioni scaduti da oltre trenta giorni superiori alla metà dell’ammontare mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni eccedenti quelli non scaduti;
- esposizioni bancarie scadute da oltre sessanta giorni pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esposizioni nei confronti dei creditori pubblici qualificati oltre le soglie dell’articolo 25-novies.
Operativamente, il professionista deve avvalersi del test pratico e della lista di controllo particolareggiata disponibili sulla piattaforma telematica delle Camere di Commercio, strumenti essenziali per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.
Strumenti di risanamento, doveri delle parti e nuova centralità della continuità aziendale
La codificazione dei doveri di correttezza e buona fede prevista dall’articolo 4 del Codice vincola debitore, creditori e soggetti interessati.
Con il Correttivo-ter è stato chiarito che tale dovere si estende espressamente anche ai soci, i quali sono tenuti a collaborare lealmente e non possono ostacolare in modo strumentale l’adozione di piani di ristrutturazione finalizzati alla conservazione del valore aziendale.
I doveri del debitore si articolano principalmente in:
- trasparenza informativa;
- gestione del patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori;
- specifici obblighi informativi verso le rappresentanze sindacali per le imprese con oltre quindici dipendenti.
La trasparenza costituisce il presupposto essenziale per l’accesso alle misure protettive e per l’eventuale utilizzo del cosiddetto Cram Down fiscale.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza privilegia infatti gli strumenti di composizione e risanamento rispetto alla liquidazione giudiziale, considerata soluzione residuale.
Tra gli strumenti principali emergono:
- Composizione negoziata della crisi, percorso volontario assistito da un esperto indipendente;
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), caratterizzato da elevata flessibilità nella distribuzione del valore tra le classi di creditori;
- Concordato semplificato, accessibile quando la composizione negoziata si conclude senza esito positivo;
- Cram Down fiscale, che consente l’omologazione forzosa nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, purché la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
In quest’ultimo caso, assume un ruolo decisivo la relazione del professionista indipendente, dalla quale dipende la valutazione di convenienza economica della proposta.
In conclusione, il nuovo scenario normativo impone a consulenti, revisori e professionisti un monitoraggio costante e dinamico della situazione aziendale.
La responsabilità del professionista non si limita più alla gestione della crisi conclamata, ma si estende alla prevenzione dell’insolvenza attraverso l’adozione e il controllo di assetti adeguati, favorendo la continuità aziendale e la sostenibilità economica dell’impresa nel lungo periodo.
Per questo motivo risulta fondamentale mantenere un aggiornamento costante sulle disposizioni del Correttivo-ter e sui futuri chiarimenti interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento alle transazioni fiscali, ai gruppi d’impresa e agli strumenti di risanamento introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
di Mariangela Paparusso
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