
L’art. 18 della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 ha regolato la corresponsione alla CCIAA competente del diritto annuale camerale, un tributo annuale obbligatorio per ogni impresa iscritta o annotata al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e per i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
La legge sopracitata determina la misura del diritto annuale camerale e individua le aziende obbligate.
I soggetti obbligati al versamento e i casi di esenzione
I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale sono indicati di seguito:
- imprese individuali;
- società semplici;
- società commerciali;
- cooperative e società di mutuo soccorso;
- consorzi e società consortili;
- enti pubblici economici;
- aziende speciali e consorzi tra enti territoriali;
- GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
- società tra avvocati.
L’obbligo esiste anche per le imprese con sede principale all’estero che possiedono unità locali o sedi secondarie in Italia.
L’obbligo scaturisce addirittura nel caso di iscrizione o annotazione anche solo per un giorno dell’anno di riferimento.
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