In vista della scadenza del deposito del bilancio ETS prevista per fine giugno, passiamo in rassegna le principali differenze normative tra il Bilancio degli Enti ed il Bilancio Europeo.
Le differenze tra bilancio degli enti e bilancio societario riguardano principi contabili, schemi, organi di controllo/revisione, adempimenti connessi, scadenze, organo di deposito. Scorrendo le peculiarità dei due adempimenti verranno evidenziati anche gli scenari per il prossimo esercizio.
Normativa
Il Bilancio ETS (cioè riferito agli enti iscritti al RUNTS) recentemente oggetto di semplificazione con L.104/2024, è disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs.117/2017) e dal principio contabile OIC 35, mentre il Bilancio Europeo dalla DIRETTIVA 2013/34/UE (26 giugno 2013), dal Codice Civile e dagli altri principi contabili OIC. Le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali (Enti del terzo settore di diritto) poiché svolgono attività di interesse generale in forma d’impresa sono disciplinate lato attività istituzionale dal D.Lgs.112/2017 e lato bilancistico (o per quanto non contemplato dal D.Lgs.112) dal C.C.
Schemi
Gli schemi del Bilancio ETS 2024 sono:
- Rendiconto per cassa per entrate/ricavi inferiori a 220.000 euro
- Bilancio per competenza (o ordinario) in caso di superamento di tale limite o per opzione
Il Bilancio per competenza secondo logiche di competenza economica si compone di:
- Stato Patrimoniale (simile ma non uguale a quello societario) secondo lo schema del Modello A allegato al D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 05/03/2020,
- Rendiconto gestionale (simile al conto economico ma non uguale a quello societario) secondo lo schema del Modello B.
- Relazione di missione (simile alla nota integrativa ma non uguale) secondo lo schema del Modello C.
Il Rendiconto per cassa secondo logiche di contabilizzazione delle sole entrate ed uscite finanziarie per cassa, si compone di:
- Rendiconto per cassa secondo lo schema del modello D
- I Commenti in calce (simile alla Relazione di missione)
Gli schemi del Bilancio Europeo 2024 sono sintetizzati nella tabella che segue, con facoltà di redazione dello schema agevolato in caso di non superamento -per due esercizi consecutivi- di almeno due dei limiti:
| Limiti dimensionali | Micro | Abbreviato | Ordinario |
|---|---|---|---|
| Attivo Stato Patrimoniale | ≤ 220.000 € | ≤ 5.500.000 € | > 5.500.000 € |
| Ricavi vendite e prestazioni | ≤ 440.000 € | ≤ 11.000.000 € | > 11.000.000 € |
| Dipendenti medi nell’esercizio | ≤ 5 unità | ≤ 50 unità | > 50 unità |
N.B. Nel bilancio europeo non esiste il criterio di cassa
Gli schemi del Bilancio ETS 2025 cambiano a causa dell’approvazione della Legge 104/2024 (G.U. 168/2024) e la Circolare 38/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che hanno introdotto e interpretato il pacchetto di Semplificazioni per il Terzo settore con decorrenza nella generalità dei casi dal bilancio 2025 in presentazione nel 2026:
L’innalzamento delle soglie espande la platea dei soggetti che possono beneficiare del rendiconto per cassa se le entrate sono inferiori a 300.000 euro (se privi di personalità giuridica).
L’obbligo di adottare il bilancio per competenza (o ordinario) nel caso l’ente superi i 300.000 euro di entrate o sia dotato di personalità giuridica (anche se con entrate sotto la soglia).
L’aggiunta del comma 2-bis all’art. 13 del CTS prevede la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori a 60.000 euro di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata (a prescindere dal possesso o meno della personalità giuridica).
In sintesi: in aggiunta al Bilancio per competenza e al Rendiconto per cassa avremo il Rendiconto per cassa semplificato, che -ad oggi- in assenza di approvazione ministeriale potrebbe ipotizzarsi come segue:
Organi di Controllo/Revisione
Organi di Controllo
Nel Bilancio ETS (approvazioni 2025 del bilancio 2024) l’organo di controllo è obbligatorio se sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (Art. 30 CTS):
- Totale attivo 150.000 (erano 110.000 euro fino all’approvazione del bilancio 2023)
- Ricavi, rendite proventi entrate 300.000 (erano 220.000 euro fino all’approvazione del bilancio 2023)
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 7 unità (erano 5 unità fino all’approvazione del bilancio 2023)
oppure se sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art.10 CTS;
oppure se si tratta di Fondazioni indipendentemente dai parametri.
oppure se si tratta di Imprese sociali (diverse da cooperative sociali) indipendentemente dai parametri.
Organo di Revisione
Nel Bilancio ETS (approvazioni 2025 del bilancio 2024) il revisore è obbligatorio se sono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti (Art. 31 CTS):
- Totale attivo 1.500.000 (erano 1.110.000 euro fino all’approvazione del bilancio 2023)
- Ricavi, rendite proventi entrate 3.000.000 (erano 2.220.000 euro fino all’approvazione del bilancio 2023)
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità (erano 12 unità fino all’approvazione del bilancio 2023)
oppure se sono stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art.10 CTS.
Organo di Controllo o Revisore
Nel Bilancio Europeo delle SPA/SAPA (approvazioni 2025 del bilancio 2024) la nomina dell’organo di controllo e l’assoggettamento all’attività di revisione è obbligatoria indipendentemente dai parametri (2397 C.C.):
Nel Bilancio Europeo delle SRL (approvazioni 2025 del bilancio 2024) l’organo di controllo o del revisore delle società è obbligatorio se è superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti (2477 C.C.):
- Totale attivo 4.000.000
- Ricavi, rendite proventi entrate 4.000.000
- Dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità
Oppure se la società
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
Altri documenti connessi al Bilancio
In aggiunta al Bilancio ETS 2024 sono previsti, il verbale assemblea, il verbale del collegio sindacale e il verbale del revisore, ma anche altri documenti specifici:
- Il bilancio sociale
-in caso di ricavi superiori ad 1.000.000 ai sensi dell’art. 14 comma 1 CTS,
-oppure sempre in caso di imprese sociali o cooperative sociali ai sensi del D.Lgs.112/2017.
Contiene la rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali, economici dell’Ente quindi anche dati extracontabili o comunque non presenti nella relazione di missione (o nei commenti al rendiconto per cassa). Deve essere conforme alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DM 4/7/2019);
altri documenti:
- I rendiconti delle raccolte fondi occasionali ex art. 48 CTS (Inclusi nel bilancio o separatamente da esso, devono essere comunque depositati al RUNTS)
sono previsti dagli artt. 87, 79 e 48 del CTS per gli enti non commerciali, da presentare contestualmente al bilancio di cui all’art. 13 (competenza o cassa) e da depositare (al RUNTS) entro il 30 giugno relativamente all’esercizio precedente: devono illustrare “anche a mezzo di una relazione illustrativa … le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori …
ulteriori adempimenti:
- il Prospetto dei compensi, emolumenti, o corrispettivi eventualmente corrisposti ai componenti degli organi dell’ETS – da pubblicare e tenere aggiornato nel sito internet o della rete associativa di cui si fa parte- in caso di ricavi o entrate superiori a 100.000 euro l’anno (Art. 14 comma 2 CTS).
- Totale entrate/ricavi
Dal 10 giugno è previsto un nuovo obbligo per gli ETS, in quanto è necessario indicare nel sito del RUNTS il Totale entrate/ricavi al momento del deposito del Bilancio. L’omessa compilazione sarà bloccante l’invio della pratica. Chi lo avesse già presentato non deve integrare il dato, ed in caso di errori nell’input provvederà il Runts all’adeguamento.
In nuovo adempimento è introdotto nell’Appendice 3 – Allegato tecnico – D.M. 06/06/2025 del MLPS:
- il valore del totale proventi e ricavi del mod. B (rendiconto gestionale)
- o il totale entrate della gestione del mod. D (rendiconto per cassa).
L’importo deve essere all’unità con arrotondamento all’eccesso, esempio: 219.999,15->220.000.
Tale adempimento non esiste nella presentazione del Bilancio Europeo.
In aggiunta al Bilancio Europeo 2024 per le società sono previsti, il verbale assemblea, il verbale del collegio sindacale e il verbale del revisore, ma anche la:
- Relazione sulla gestione
è un documento di pertinenza degli amministratori di qualunque società di capitali (art. 2428 c.c.) se superano i parametri del bilancio micro (2435-ter) e abbreviato ex 2435-bis, oppure se non includono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie.
La relazione sulla gestione riporta un’analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione ed include l’esposizione dei principali rischi ed incertezze.
Scadenze
Il bilancio ETS 2023 doveva deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio solare a meno che lo statuto non disponesse un termine diverso (di solito inferiore) e depositato al RUNTS (Registro Unico del Terzo settore) entro il 30 giugno con riferimento all’esercizio precedente, e si trattava di un termine fisso, per cui anche in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, esempio dal 01/04/2023-31/03/2024 cioè in presenza di un bilancio ETS 2023 con esercizio a cavallo, a prescindere dall’approvazione, andava depositato entro 30/06/2024.
Tale termine, ai sensi della L.104/2024, con riferimento alle approvazioni successive al 3/8/2024 (quindi anche per i bilanci solari 01/01/2024-31/12/2024) è stato reso flessibile, quindi
- Il bilancio ETS al 31/12/2024 va presentato entro 180 giorni dal 31/12/2024 quindi entro domenica 29/06/2025 che ai sensi del comunicato del 25/05/2025 pubblicato nel portale del MLPS slitta al lunedì 30 giugno 2025;
- il bilancio ETS a cavallo d’anno, esempio dal 01/04/2024-31/03/2025 dovrà essere presentato entro il 27/09/2025 (e non al 30 giugno 2025 come sarebbe stato con la precedente normativa).
Il bilancio europeo deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato al Registro Imprese entro 30 giorni dall’approvazione. Tale termine diventa flessibile in caso di società con esercizio a cavallo d’anno. Esempio se l’esercizio è dal 01.04.2024-31.03.2025 il bilancio è 2024 e va approvato entro il 29/07/2025 depositato entro 28/08/2025 (diversamente dagli ETS). E’ prevista eccezionalmente l’approvazione ai 180 giorni (vedi la ns. specifica news).
Organi di Deposito
Il bilancio ETS deve essere depositato al RUNTS (Registro unico del terzo settore) di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (inclusi i Rendiconti delle raccolte fondi e il Bilancio sociale).
Il bilancio Europeo deve essere depositato al Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio e sotto vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Le imprese sociali e cooperative sociali che sono ETS di diritto, e gli ETS che svolgono prevalentemente attività d’impresa (ETS Commerciali) redigono il Bilancio Europeo e lo presentano al Registro Imprese, incluso il Bilancio sociale (vedi Manuale Operativo Bilanci 2025 Unioncamere).
Dal 2025 gli ETS commerciali diversi dalle imprese sociali o cooperative sociali, (esempio una APS Circolo Culturale che consegue solo ricavi commerciali nel bar interno) oltre a:
- poter presentare il Bilancio europeo presso il Registro delle Imprese,
- potranno alternativamente redigere il Bilancio ETS secondo gli schemi di Bilancio per competenza ETS, Rendiconto per cassa ETS o Rendiconto per cassa semplificato ETS presentandolo al RUNTS (ai sensi dell’Art. 4 comma 1, lettera c) punto 4) della L.104/2024).
Altre particolarità degli enti
Per altre particolarità Contabili/di Bilancio degli ETS far riferimento alle seguenti news tematiche:
- Oneri proventi figurativi
- Verifica secondarietà e strumentalità delle attività diverse
- Test di commercialità degli enti
- Bilancio sociale
- Bilancio ETS nascondi anno precedente OIC 35
- Rendiconto per Cassa e controlli di quadratura Banca e Cassa
- La raccolta fondi occasionale nel Bilancio ETS
- Importazione da Excel: Estensione Ad ETS/ENC
- Prospetto compensi
Per la disciplina del Bilancio predisposto dagli enti NON commerciali e NON iscritti al RUNTS vedere la news Bilancio ENC
Infine per le particolarità dei Centri di Profitto e di Costo degli ETS/ENC vedere l’apposita news Centri di profitto per ENTI
Guida
Per agevolare nei passaggi del Bilancio ETS è disponibile un tutorial richiamabile all’interno della procedura cliccando l’icona presente in vari sezioni, ad esempio nei saldi oppure, per maggiori informazioni, si può sempre far riferimento alla guida on line.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
BB101- MM/21
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