
Le novità del D.L. n. 38/2026, convertito dalla L. n. 88/2026, e del D.Lgs. n. 148/2026 (decreto Omnibus), illustrate dalla circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026, modificano i termini della decisione di aderire o rinnovare il concordato preventivo biennale entro il 2 novembre 2026: tetti alle proposte anche per gli ISA bassi, errori correggibili senza decadenza, maggiori benefici per chi rinnova.
Nelle prime edizioni del concordato preventivo biennale la decisione di aderirvi si concentrava quasi interamente sul confronto tra reddito proposto e reddito atteso, con il timore che un errore, anche formale, facesse venir meno l’accordo per l’intero biennio. Dal biennio 2026-2027 le maglie dell’istituto si allargano: in termini di costo l’incremento della proposta incontra un limite massimo anche per i contribuenti meno affidabili, gli errori non comportano più automaticamente la decadenza, le vicende della compagine sociale pesano meno e chi rinnova ottiene benefici ulteriori. Il confronto tra reddito proposto e reddito atteso resta il punto di partenza, ma la valutazione si fa più ampia.
Nuovi limiti alle proposte e gestione degli errori nel CPB
Per quanto riguarda il costo dell’adesione, il limite all’incremento della proposta – che, si ricorda, non può superare il reddito dichiarato nell’anno precedente, rettificato secondo le regole del concordato, oltre una determinata percentuale – dal biennio 2026-2027 non vale più solo per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8, ma è esteso anche ai contribuenti meno affidabili: 30% con ISA tra 6 e 8, 35% sotto 6.
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