
Abstract
L’articolo esamina l’ordinanza n. 25439 del 16 settembre 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), la quale riafferma il principio del litisconsorzio necessario nei giudizi aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società di persone e dei relativi soci. La Suprema Corte evidenzia che l’unitarietà dell’accertamento comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, pena la nullità assoluta e insanabile dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (anche in sede di legittimità). Tale vincolo non viene meno in presenza di imposte quali IRAP o IVA fondate su elementi comuni. La pronuncia evidenzia i rilevanti profili pratici per i difensori tributari, in quanto l’omessa citazione anche di un solo socio determina il regresso del processo al primo grado per la rinnoazione del giudizio a contraddittorio integro.
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