Con la riforma dell’art. 2 del TUIR la presenza fisica entra tra i criteri di collegamento e l’iscrizione anagrafica degrada a presunzione relativa: poche ore in Italia valgono un giorno intero, ma lo scalo aereo per coincidenza no. Cresce il peso dell’accertamento di fatto.
I nuovi criteri per determinare la residenza fiscale
La revisione dell’art. 2, comma 2, del TUIR operata dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha ridisegnato, con effetto dal 1° gennaio 2024, i criteri di individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche. Si considera oggi residente chi, per la maggior parte del periodo d’imposta – almeno 183 giorni (184 negli anni bisestili) computando anche le frazioni di giorno – soddisfa almeno uno fra quattro criteri alternativi: la residenza ai sensi dell’art. 43 c.c., il domicilio nel territorio dello Stato, la presenza fisica e l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, quest’ultima operante come presunzione legale relativa.
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