
Tra gli interventi più significativi introdotti dal D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della delega per la riforma fiscale, assume particolare rilievo la riscrittura dell’articolo 182, comma 3, del Tuir, dedicato alla determinazione del reddito dei soggetti IRES in liquidazione ordinaria.
La modifica supera uno degli aspetti più peculiari della disciplina previgente, ossia la natura provvisoria della tassazione dei redditi maturati durante la liquidazione, sostituendola con un sistema nel quale ciascun periodo d’imposta assume autonoma rilevanza fiscale. Contestualmente, il legislatore introduce un meccanismo di utilizzo retroattivo (“carry back”) delle perdite fiscali che consente di preservare il principio della tassazione del risultato economico complessivo della liquidazione.
Liquidazione ordinaria: dalla tassazione provvisoria a quella definitiva
Nel regime antecedente alla riforma, l’articolo 182, comma 3 del Tuir configurava i redditi prodotti durante la liquidazione come risultati aventi natura esclusivamente provvisoria.
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