Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 15849 del 2024 ha fornito una risposta al quesito posto dalla Regione Campania in merito ai requisiti del patrimonio minimo che gli enti del terzo settore devono avere per l’idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica.
Nel nostro ordinamento si ravvisa una sorta di graduazione nell’autonomia.
Normativa
Il D.P.R. 361/2000 La personalità giuridica, su istanza dell’ente, è riconosciuta alternativamente da:
- Regione, per attività di delega costituzionale e azione dell’ente limitata al territorio regionale;
- Prefettura, negli altri casi
L’art. 22 del D. Lgs. 117/2017 offre agli enti, su propria istanza, di ottenere la personalità giuridica con la dimostrazione di un patrimonio minimo individuato dalla legge in:
- € 15.000,00 per enti associativi;
- € 30.000,00 per fondazioni.
Con il termine “persona giuridica” il nostro diritto privato indica generalmente un complesso organizzato di persone e di beni al quale viene attribuita la capacità di assumere posizioni giuridiche, facendone così un soggetto di diritto.
La personalità giuridica
L’autonomia patrimoniale è intesa come il livello di separazione esistente tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati, degli amministratori, e di qualunque soggetto diverso dall’ente stesso.
L’autonomia patrimoniale perfetta si caratterizza per il fatto che il creditore di tale tipo di ente potrà far valere le proprie ragioni patrimoniali solo nei confronti del patrimonio dell’ente, non potrà rivalersi nei confronti dei singoli associati, degli amministratori.
A fronte di tale vantaggio, la normativa prevede a carico dell’ente degli oneri per tutelare i terzi.
La persona giuridica ha quindi la capacità di essere titolare di diritti e obblighi in modo completamente autonomo rispetto alle persone che la compongono o la amministrano. L’ente svolge in altre parole la sua attività attraverso persone fisiche che agiscono in nome e per conto suo.
Il caso sottoposto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Al MLPS è stata richiesto l’idoneità ai fini del perseguito della personalità giuridica collegata all’iscrizione nel Runts di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi. Gli enti accompagnano l’istanza “con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets’ costituiti da proprietà intellettuale.” (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)”.
La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
L’art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una “somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni”, prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia “costituito da beni diversi dal denaro”. Secondo il MLPS, e secondo l’opinione riportata in vari studi, la formulazione del predetto articolato utilizzata dal legislatore, escluderebbe “la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti”.
Il MLPS, condividendo l’opinione scientifica dominante, esclude la possibilità che il patrimonio degli enti del terzo settore sia costituito da prestazioni di opera o di servizi, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell’interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. “bene comune” nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.
Il MLPS richiama la responsabilità del notaio che, prima di presentare l’istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. L’ufficio che riceve l’istanza, pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a quest’ultimo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente a invitare l’ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso a opere o servizi.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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