
La Cassazione estende l’efficacia del pignoramento esattoriale ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 alle somme sopravvenute nei 60 giorni, introducendo un vero e proprio vincolo “a strascico”. Nell’articolo si evidenziano le criticità connesse all’assimilazione di tale forma di esecuzione a quella ordinaria, stante la compromissione delle garanzie per la parte debitrice.
Premessa
Con la sentenza n. 28520/2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di notevole rilevanza pratica e dogmatica concernente i limiti temporali di efficacia del pignoramento speciale di crediti presso terzi, disciplinato dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. La Corte ha stabilito che l’ordine di pagamento diretto notificato dall’Agente della riscossione a un istituto di credito vincola non solo il saldo attivo esistente al momento della notifica, ma si estende anche alle somme che affluiscono sul conto corrente del debitore nel corso dei sessanta giorni successivi, definiti dalla norma come spatium deliberandi per il terzo pignorato. Tale vincolo, secondo la Corte, persiste indipendentemente dal fatto che un primo pagamento, relativo al saldo iniziale, sia già stato effettuato. La decisione, pur fondandosi su un’articolata interpretazione sistematica che mira a colmare un vuoto normativo, solleva perplessità in ordine alla coerenza con la natura semplificata e stragiudiziale dell’istituto e con i principi di certezza del diritto e proporzionalità dell’azione esecutiva.
Il caso
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