![]()
Le norme in materia di riportabilità delle perdite fiscali pregresse, contenute per i soggetti IRPEF nell’articolo 56, comma 2 del Tuir e per i soggetti IRES nell’articolo 84 del medesimo Tuir, ne prevedono il riporto in avanti con la possibilità, quindi, di compensare le perdite di un periodo di imposta con i redditi dei periodi di imposta successivi.
Secondo quanto sostenuto in maniera unanime dalla giurisprudenza, l’eventuale omessa presentazione della dichiarazione non osta al riporto a nuovo delle perdite fiscali sorte nei periodi di imposta per i quali risulti omessa la dichiarazione, sempreché ovviamente sia dimostrabile la sussistenza della perdita in base alle disposizioni normative vigenti al tempo di formazione della medesima (da ultimo, CGT I Grado Milano, sentenza n. 520/1/2024).
Il quadro normativo di riferimento: IRPEF e IRES
In via preliminare, si ricorda che la disciplina delle perdite fiscali è rinvenibile:
- per i soggetti IRPEF, nell’articolo 56, comma 2 del Tuir, il quale, a sua volta, rimanda all’articolo 8 del Tuir in base al quale le perdite dei soggetti in contabilità semplificata e ordinaria sono scomputate dal reddito di impresa e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi, nel limite dell’80% di quest’ultimo, senza limitazioni temporali;
- per i soggetti IRES, nell’articolo 84 del Tuir, in base al quale la perdita di un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

