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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca
Ascolta “Ep.113 Il saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi da rivalutazione del TFR” su Spreaker.
La rivalutazione del TFR
L’articolo 2120 del codice civile al comma 4 stabilisce che: “Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.
L’articolo 2120 del codice civile al comma 5 indica che: “Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.
La rivalutazione si deve eseguire alla fine di ciascuno anno oppure al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l’indice Istat da considerare è relativo al mese in cui si è verificata la conclusione.
L’imposta sostitutiva sul TFR rivalutato, il calcolo dell’acconto e del saldo e il relativo versamento
I fondi accantonati dall’azienda per il TFR, ed anche i fondi versati al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS, nel caso di aziende con più di 50 dipendenti, sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. Tale regime di tassazione separata non si applica per la parte di TFR che oltrepassa il milione di euro poiché tale eccedenza è sottoposta all’ordinaria tassazione IRPEF, ciò vale anche per tutti i compensi e le indennità distribuiti agli amministratori delle società di capitali. La suddetta imposta sostitutiva al 17% si applica alle rivalutazioni del TFR che decorrono dal 01 gennaio 2015, infatti, prima di questa data l’imposta era pari all’11%. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o ente pensionistico e deve essere realizzato, utilizzando il modello F24, in due rate: l’acconto entro il 16 dicembre e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Nel caso in cui i contribuenti aderiscano a una forma pensionistica complementare si verifica l’esclusione dall’imposta sostitutiva perché in questa situazione essi sono privi del TFR che è totalmente destinato al fondo pensione.
Per determinare l’importo dell’acconto da versare a dicembre di ciascun anno si può utilizzare uno dei due metodi alternativi indicati di seguito:
- Metodo storico
Il metodo storico stabilisce che il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, valutando anche le rivalutazioni attinenti ai TFR eventualmente distribuiti nel corso dell’anno.
- Metodo previsionale
Nel caso in cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico scelgano il metodo previsionale essi dovranno calcolare l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni maturate nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente e riferendosi al numero di tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Inoltre, nella rara ipotesi in cui avvenga la cessazione dal rapporto di lavoro per tutti i dipendenti prima del 16 dicembre, l’acconto può essere calcolato sulla quota maturata nel medesimo anno in cui si versa, invece che sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente.
Per calcolare il saldo dell’imposta sostitutiva occorre riferirsi ai dati relativi alla fine dell’anno e applicare l’aliquota del 17% sulle rivalutazioni del TFR che si sono individuate nell’anno stesso.
Il saldo deve essere versato nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 16 febbraio e deve essere al netto dell’importo già versato in acconto.
Le suddette scadenze per il versamento rimangono quelle già indicate anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda nel corso dell’anno.
Per eseguire il versamento occorre indicare nelle righe relative all’erario presenti all’interno del modello F24 i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto,
- 1713 per il saldo.
Nel caso in cui siano presenti eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi, nel modello F24 è possibile effettuare la compensazione dell’imposta sostitutiva adoperando tali crediti. Inoltre, per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva è possibile usufruire anche del credito scaturente dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 662/1996. In particolare, è utile sottolineare che tale credito può essere impiegato fino alla compensazione dell’imposta sostitutiva dovuta e, inoltre, l’importo compensato non rientra nel calcolo del limite annuo massimo di compensazione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva nei casi di fusione e scissione
Nei particolari casi in cui avvengano operazioni di fusione o di scissione che provochino l’estinzione dei soggetti preesistenti, essi devono eseguire i versamenti dell’acconto e del saldo dell’imposta sostitutiva fino alla data di efficacia della fusione o della scissione mentre successivamente alla data di efficacia dell’operazione i versamenti devono essere effettuati dalla società incorporante, beneficiaria o, in generale, dalla società scaturente dalla fusione o dalla scissione.
Nel caso in cui le operazioni di fusione e scissione non causino l’estinzione dei soggetti già esistenti, i versamenti devono essere effettuati dal soggetto originario, solo per il personale che non abbia subito nemmeno un passaggio ad altri datori di lavoro oppure dal soggetto nel quale avvenga, senza interruzione del rapporto di lavoro, il movimento dei dipendenti e del TFR maturato ad essi attinente.
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