Si allarga l’ambito applicativo dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% per le somme erogate a titolo di incremento retributivo. Secondo quanto chiarito dai recenti verbali interpretativi legati agli accordi di rinnovo dei contratti collettivi, l’aliquota di tassazione agevolata del 5% non trova applicazione solamente per gli aumenti correnti legati alle mansioni o agli scatti di anzianità del periodo. Il regime di favore viene esteso anche agli incrementi e ai conguagli economici relativi ad annualità contrattuali precedenti che vengono corrisposti tardivamente. Restano regolarmente inclusi nell’agevolazione i premi di risultato e le maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario.