
Con l’ordinanza n. 29321/2025 la Corte di cassazione ha affermato che la notifica dell’intimazione di pagamento fa decorrere il termine di 60 giorni per impugnare anche gli atti presupposti non notificati ex articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992). Trascorso tale termine, le cartelle di pagamento diventano definitive e non più contestabili, anche se un precedente ricorso contro altra intimazione sia stato dichiarato inammissibile, poiché ciò che rileva è la conoscenza effettiva della pretesa, non la sorte processuale del ricorso.
Intimazione di pagamento: scatta il termine per impugnare gli atti presupposti
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