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Focus

Informativa settimanale – Settimana n. 44/2026

di Stefano Rossetti | · aggiornato il · 13 min di lettura

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Informativa Settimanale

Settimana 44/2026 – Rassegna delle principali novità normative, di prassi e giurisprudenziali.

INDICE

NORMATIVA

Regolamento delegato (UE) 2026/2152 della Commissione, del 21 settembre 2026, che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’importo della tassa di gestione dell’Unione – G.U. UE del 22 ottobre 2026

Dal 1° novembre 2026 la tassa di gestione per lo sdoganamento dei beni di provenienza extra Ue, ceduti secondo lo schema delle vendite a distanza è pari a 2 euro.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l’anno 2027 – delibera Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 15.10.2026 n. 8 – G.U. del 21 ottobre 2026

La presente deliberazione stabilisce l’ammontare delle quote da versare, per l’anno 2027, da parte delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31 dicembre 2026, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo nazionale degli autotrasportatori, al fine di coprire gli oneri per:

  • il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l’Albo degli autotrasportatori;
  • la tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori.

PRASSI

Trattamento fiscale della borsa di studio Erasmus Mundus Joint Master EMJM – Risposta ad istanza di interpello n. 187/E/2026

La risposta ad istanza di interpello n. 187/E/2026 esamina il trattamento fiscale delle borse Erasmus Mundus Joint Master (EMJM). In via generale, le borse di studio percepite da soggetti residenti sono imponibili IRPEF ai sensi dell’articolo. 50, comma 1, lettera c) del TUIR. L’articolo 1, comma 50, della L. n. 208/2015 prevede però l’esenzione IRPEF per le borse di mobilità internazionale del programma Erasmus+. Il Regolamento UE 2021/817 include espressamente nell’Erasmus+ le lauree magistrali congiunte Erasmus Mundus e l’EACEA conferma che le borse EMJM rientrano nel programma. Pertanto, l’Agenzia conclude che la borsa EMJM percepita dall’istante è esente dall’IRPEF, riconoscendo la continuità con il regime agevolativo Erasmus+.

OIC adopter – nuovo OIC 34 – applicazione retroattiva – articolo 10 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Global Minimum Tax – Risposta ad istanza di interpello n. 188/E/2026

La risposta ad istanza di interpello n. 188/E/2026 riguarda l’impatto del nuovo OIC 34 sulla soglia di 750 milioni di euro prevista per l’applicazione della Global Minimum Tax (GMT). La società aveva rideterminato retroattivamente i ricavi 2023, applicando l’OIC 34, ottenendo un importo inferiore alla soglia rilevante ai fini GMT. L’Agenzia delle Entrate non condivide la tesi secondo cui, per il 2023, possano essere utilizzati i ricavi rideterminati e riportati come comparativi nel bilancio consolidato 2024. Secondo l’Amministrazione finanziaria, occorre fare riferimento ai ricavi risultanti dal bilancio consolidato 2023 originariamente e validamente approvato, in coerenza con le regole OCSE. Infatti, il restatement previsto dall’OIC 29 opera ai soli fini comparativi e non può modificare retroattivamente il parametro utilizzato per verificare la soglia dimensionale GMT del 2023.

Welfare aziendale – Trattamento fiscale dei fringe benefit riconosciuti ai lavoratori addetti ordinariamente al servizio domenicale – Articolo 51, comma 3, del TUIR – Risposta ad istanza d’interpello n. 189/E/2026

La risposta ad istanza di interpello n. 189/E/2026 riguarda il trattamento fiscale dei fringe benefit riconosciuti ai dipendenti ordinariamente impiegati nel lavoro domenicale. La società intende erogare, nell’ambito di un piano di welfare 2026-2027, buoni carburante e buoni spesa multiuso, graduati in funzione della frequenza del lavoro domenicale. L’Agenzia richiama l’articolo 51, commi 3 e 3-bis del TUIR e precisa che per il 2025-2027 la soglia di esenzione è pari a 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Poiché i benefit non sono collegati alla performance né costituiscono corrispettivo della prestazione lavorativa, possono essere qualificati come fringe benefit. Pertanto, i buoni carburante e i buoni spesa non concorrono al reddito imponibile fiscale e contributivo entro i limiti complessivi previsti dalla normativa vigente.

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – Estensione del periodo agevolabile in caso di immobile ricevuto in donazione – Non applicabilità dell’articolo 44, comma 3–ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 – Risposta ad istanza di interpello n. 190/E/2026

La risposta ad istanza di interpello n. 190/E2026 riguarda l’estensione dell’agevolazione per docenti e ricercatori rientrati in Italia prevista dall’articolo 44, comma 3-ter, D.L. n. 78/2010. Il contribuente, rientrato fiscalmente in Italia nel 2020, aveva ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, successivamente ultimato e adibito ad abitazione. L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabili i chiarimenti della circolare 33/E/2020 sul regime degli impatriati, vista la sostanziale sovrapponibilità delle disposizioni. Per ottenere il prolungamento dell’agevolazione, l’immobile residenziale deve essere acquisito a titolo oneroso, quale comportamento attivo diretto a radicare la residenza in Italia. Di conseguenza, l’immobile ricevuto per donazione non consente l’estensione del periodo agevolato prevista dal comma 3-ter dell’articolo 44 del D.L. n. 78/2010.

Concordato preventivo biennale – attività di lavoro autonomo – contemporanea partecipazione a un’associazione tra professionisti – esercizio di attività riconducibili a ISA differenti – causa di esclusione – non ricorre – articolo 11, comma 1, lettera b–quinquies), D.Lgs. n. 13/2024 – Risposta ad istanza di interpello n. 191/E/2026

La risposta ad istanza di interpello n. 191/E/2026 esamina l’accesso al Concordato preventivo biennale 2026-2027 di un professionista che esercita individualmente ed è anche associato a un’associazione professionale. Il D.Lgs. n. 148/2026 ha modificato le cause di esclusione previste dall’articolo 11, comma 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024. Dal biennio 2026-2027, tali cause non operano quando l’attività individuale e quella dell’associazione sono riconducibili a ISA differenti. Nel caso esaminato, il notaio applica l’ISA DK01U, mentre l’associazione professionale applica l’ISA DK30U, relativo alle attività di supporto legali, giuridiche e notarili. Pertanto, fermo restando il corretto inquadramento ISA e ATECO, il professionista può aderire al CPB 2026-2027 indipendentemente dall’adesione dell’associazione.

Rimborso a favore di SICAF del credito IVA derivante dai costi di opere di demolizione, di bonifica e di urbanizzazione realizzate su beni immobili propri e di terzi. Articoli 30, secondo comma, lettera c), e 38–bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – Risposta ad istanza di interpello n. 192/E/2026

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per opere di demolizione e bonifica funzionali a un intervento di sviluppo immobiliare possono generare un credito Iva rimborsabile, anche senza garanzie. Diverso il trattamento per gli interventi eseguiti su aree appartenenti al Comune o ad altri proprietari, che restano fuori dall’agevolazione.

Conferimento di una holding dinamica – qualificazione di azienda – applicazione del regime fiscale di cui all’articolo 176, comma 1, del Tuir – Risposta ad istanza di interpello n. 192/E/2026

Con la risposta ad istanza di interpello n. 193/E/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che una holding “dinamica”, dotata di struttura organizzativa, personale e funzioni operative a supporto del gruppo, può accedere al regime di neutralità fiscale previsto per il conferimento d’azienda dall’articolo 176 del TUIR.

Assegnazione di azioni ai dipendenti in presenza dei requisiti di anzianità minima di servizio e dell’esclusione dei dipendenti appartenenti ai massimi livelli apicali – Articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR – Risposta ad istanza di interpello n. 193/E/2026

Un gruppo internazionale assegna gratuitamente lo stesso numero di titoli a circa l’85% del personale, richiedendo tre anni di servizio ed escludendo sette figure apicali già destinatarie di altri incentivi. Con la risposta a interpello n. 194/E/2026, l’Agenzia chiarisce che tali criteri non compromettono la generalità dell’offerta, purché siano osservate tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge fiscale.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24-Accise”, dell’acconto relativo al contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – Risoluzione n. 37/E/2026

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E/2026 istituisce nuovi codici tributo per il versamento dell’acconto sul contributo SSN relativo ai premi RC Auto e natanti. L’acconto, dovuto dagli assicuratori entro il 16 novembre di ogni anno, è pari all’85% del contributo dovuto per l’anno precedente. I codici istituiti sono 3381, 3382, 3383, 3384 e 3385, con codici specifici per Valle d’Aosta, Bolzano, Trento e Friuli-Venezia Giulia. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24-Accise, nella sezione dedicata ai versamenti non ammessi in compensazione. Nel modello va indicato il codice ente“A” e l’anno di riferimento, mentre i campi “mese” e “codice identificativo” non devono essere compilati.

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione unica da ravvedimento operoso per applicazione del cumulo giuridico – Risoluzione n. 38/E/2026

La risoluzione n. 38/E/2026 istituisce i codici tributo per versare la sanzione unica da ravvedimento operoso con applicazione del cumulo giuridico. La disciplina deriva dalle modifiche agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 472/1997, che consentono di applicare il cumulo giuridico anche in sede di ravvedimento. Sono introdotti i codici 8960-8979, distinti per tributo, tra cui IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ritenute, imposte sostitutive, registro, bollo, successioni e donazioni. Vengono inoltre istituiti i codici 8984, 8985 e 8986 per imposta sulle assicurazioni, intrattenimenti e aerotaxi, da utilizzare negli specifici modelli F24. La risoluzione disciplina, infine, le modalità di compilazione dei modelli F24, indicando sezioni, anno di riferimento e ulteriori dati richiesti a seconda del tributo interessato.

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali – Risoluzione n. 39/E/2026

La Risoluzione n. 39/E/2026 istituisce nuove causali contributo per il versamento tramite modello F24 di contributi INPS destinati agli Enti Bilaterali. Le nuove causali sono“BISE”, relativa all’Ente Bilaterale Intersettoriale E.S.B.I. (ESBI), e “SALU”, relativa al Fondo SANI.S.P.. Le causali devono essere indicate nella sezione “INPS” dell’F24, esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. Devono inoltre essere riportati codice sede, posizione contributiva aziendale e mese/anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”.

Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 dei soggetti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 296141/2026

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina il ravvedimento per le annualità 2020-2023 riservato ai soggetti che, già aderenti al CPB 2024-2025, lo rinnovano per il biennio 2026-2027. Possono beneficiarne i soggetti ISA e quelli rientranti nelle specifiche cause di esclusione espressamente previste dal provvedimento. L’opzione deve essere esercitata per ciascuna annualità mediante modello F24, con il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Il versamento deve avvenire tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, anche ratealmente, fino a un massimo di 10 rate mensili con interessi dal 16 marzo 2027. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione nel cassetto fiscale i dati utili per determinare le imposte sostitutive dovute per ciascuna annualità.

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta per l’acquisto del carburante di cui all’articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 – Risoluzione n. 40/E/2026

La risoluzione n. 40/E/2026 istituisce il codice tributo 7082 per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per i maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante.

L’agevolazione deriva dall’articolo 3 del D.L. n. 33/2026 ed è destinata alle imprese di trasporto con sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026. L’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e il codice 7082 va indicato nella sezione “Erario”.

L’Agenzia delle Entrate verifica la presenza del contribuente tra i beneficiari e che il credito utilizzato non superi l’importo comunicato dal Ministero, altrimenti l’F24 viene scartato.

GIURISPRUDENZA

Certificato successorio europeo – Obbligo di identificazione dell’immobile se richiesto dalla lex rei sitae ai fini della trascrizione nei registri immobiliari – Sussistenza – Corte di giustizia UE, Sentenza n. C‑873/24

La Corte di giustizia UE, con la sentenza C-873/24, chiarisce il contenuto del certificato successorio europeo nelle successioni transfrontaliere. Se necessario per iscrivere un immobile nel registro di un altro Stato membro, il certificato deve riportare le informazioni identificative specifiche del bene. L’obbligo sussiste quando tali dati sono richiesti dalla normativa dello Stato in cui l’immobile è situato per procedere all’iscrizione sulla base del solo certificato. La conclusione non cambia qualora la legge successoria preveda una successione a titolo universale, con trasferimento integrale del patrimonio agli eredi. L’obbligo permane anche se la normativa nazionale consente, in alternativa, di integrare il certificato incompleto mediante un documento complementare.

Cram down fiscale – Compatibilità con la direttiva Insolvency – Rimessione alla Corte di Giustizia UE – Corte di Cassazione, Sentenza n. 27546/2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 27546/2026, ha affrontato il tema del cram down fiscale nel concordato preventivo, in presenza del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate. La disciplina interna consente l’omologazione quando il voto del fisco è determinante e la proposta risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La Cassazione dubita però della compatibilità di tale meccanismo con la direttiva UE 2019/1023 quando l’insolvenza sia stata deliberatamente determinata dal debitore attraverso comportamenti pregiudizievoli per il Fisco. Viene inoltre sollevato il dubbio che la trasformazione coattiva del voto negativo del Fisco possa configurare un aiuto di Stato incompatibile con l’articolo 107 Tfue, in particolare per le imprese in difficoltà. La Cassazione ha quindi sospeso il giudizio e rimesso alla Corte di Giustizia UE due questioni pregiudiziali sulla compatibilità europea del cram down fiscale previsto dalla legge fallimentare.

Colpa di organizzazione – Modelli organizzativi – Onere della prova – Corte di Cassazione, Sentenza n. 37229/2026

La Corte di Cassazione, Sentenza n. 37229/206, esamina un caso relativo a un infortunio mortale verificatosi durante lavori eseguiti con un escavatore. La Cassazione distingue il rischio interferenziale, derivante dall’interazione tra organizzazioni diverse, dal rischio specifico, legato alle concrete modalità esecutive della singola lavorazione. Nel caso concreto, l’evento è stato ricondotto al rischio specifico dell’attività dell’impresa, con conseguente conferma delle assoluzioni del coordinatore per la sicurezza e del responsabile unico. Quanto al D.Lgs.. n. 231/2001, la responsabilità dell’ente richiede la prova di un’autonoma colpa di organizzazione e del nesso causale tra il deficit organizzativo e il reato presupposto. La mera assenza o inidoneità del modello organizzativo 231 non è quindi sufficiente, di per sé, a fondare la responsabilità dell’ente; per tali ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Cram down – Assenza creditori – Entità – Insussistenza – Corte di Cassazione, Sentenza n. 27609/2026

La Corte di Cassazione esamina il cram down fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 63 CCII. Per le proposte anteriori al 28 settembre 2024, l’omologazione forzosa presupponeva l’adesione di almeno un creditore diverso dal Fisco. Nel caso esaminato tale requisito sussisteva, essendo stato concluso un accordo per un credito originario di 483.421,55 euro. La Corte d’appello aveva erroneamente considerato tale credito irrilevante perché modesto rispetto all’esposizione tributaria, mentre l’articolo 63 CCII non consentiva tale esclusione. La Cassazione ha quindi accolto il secondo motivo, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d’appello competente in diversa composizione.

Superficie assoggettata alla TARI – Superfici accertate ai fini dei precedenti prelievi – Corte di Cassazione, Sentenza n. 27588/2026

La Corte di Cassazione afferma che, ai fini TARI, possono essere utilizzate le superfici già accertate in precedenti annualità, se risultanti da un atto divenuto definitivo o da un giudicato. Si tratta del principio del cosiddetto “ruolo consolidato”, ricavato dall’articolo. 1, comma 646, L. 147/2013.La mancata impugnazione di un sollecito di pagamento, atto impugnabile solo facoltativamente, non impedisce al contribuente di contestare successivamente nel merito l’avviso di accertamento. La Corte di Cassazione accoglie però il motivo relativo alle superfici già definitivamente accertate, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente

Clausola compromissoria nello statuto – Devoluzione contrattuale ad un foro non corrispondente a quello della sezione specializzata – Conseguenze – Corte di Cassazione, n. 27717/2026

La Corte di Cassazione ha esaminato una controversia sul compenso di un amministratore delegato, in presenza di una clausola arbitrale statutaria. Un successivo accordo individuale tra società e amministratore prevedeva invece la competenza del giudice ordinario, indicando il foro di Parma. La Corte ritiene che tale accordo specifico e successivo prevalga sulla generica clausola compromissoria contenuta nello statuto. Resta però inderogabile la competenza per materia del Tribunale delle imprese prevista dall’articolo 3 del DLgs. 168/2003. La Cassazione dichiara quindi competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia d’impresa, escludendo sia gli arbitri sia il Tribunale di Parma

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