La risposta all’istanza di interpello dell’11 aprile 2025, n. 96 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA con aliquota ridotta al 10% si applica al servizio accessorio all’attività principale.
IVA Servizi Accessori
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia riguarda una società che svolge l’attività di parco tematico in forma stabile, di cui alla L. 337/68. Il soggetto istante ha richiesto chiarimenti circa l’aliquota IVA da applicare al servizio di parcheggio, nonché al noleggio di ombrelloni e cabanas, tenuto conto che in merito:
- al servizio di parcheggio a uso esclusivo del parco, la Società evidenzia che l’ubicazione del parco, rende necessario per il suo raggiungimento, l’utilizzo di un mezzo di locomozione da parte degli utenti, non essendoci un servizio di bus pubblico e risultando insufficiente il servizio di navetta fornito da altra società, limitato a una sola corsa di A/ R con la stazione del treno lontana. Pertanto il parcheggio diventa quindi strettamente connesso e indispensabile per la fruizione del parco.
- al noleggio di ombrelloni e cabanas, la Società fa presente che tutta l’area spiaggia è coperta da ombrelloni e cabanas a pagamento, i lettini gratuiti sono disponibili in numero limitato e non è presente un’area ”libera” nella quale sia possibile stendersi, né ciò è consentito nelle aree di ristoro. Il servizio di noleggio ombrelloni/cabanas è dunque di fatto indispensabile.
La società istante chiede se i descritti servizi possano essere considerati accessori alla prestazione principale di accesso al parco dallo stesso offerta così da usufruire della medesima aliquota IVA del 10 per cento.
In primis, l’Agenzia ha precisato che i parchi divertimento rientrano fra gli spettacoli viaggianti e l’ingresso in questi luoghi beneficia dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2007, nel fissare «…requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337», all’articolo 2, comma 1, lettera d) definisce il parco di divertimento come ”complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.”
L’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 12 DPR n. 633/1972, secondo cui le operazioni accessorie a una cessione o prestazione principale, effettuate direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggette autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Pertanto, concorrono a formare la base imponibile IVA di quest’ultima e scontano lo stesso regime impositivo.
Pertanto, secondo la prassi consolidata un’operazione possa essere accessoria, la stessa deve:
- completare, integrare o rendere possibile l’operazione principale;
- essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l’operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario o committente) cui è destinata l’operazione principale.
In ossequio a detti criteri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il nesso di accessorietà tra l’ingresso e il servizio di parcheggio a uso esclusivo del parco è in re ipsa; tale servizio, infatti, facilita il raggiungimento del parco agli utenti che si spostano con un mezzo proprio, visto che le altre soluzioni di trasporto sono molto limitate.
Nei parchi acquatici, come quello della società istante, le piscine e le attrazioni acquatiche sono parte integrante dell’esperienza di intrattenimento offerta ai visitatori e pertanto l’allestimento di un’area di relax, dotata di un servizio ombrelloni/cabanas, dove peraltro è possibile ripararsi dal sole, costituisce un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort e al benessere dei visitatori.
Per il parco acquatico è dunque ravvisabile il nesso di accessorietà tra l’ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e cabanas mentre tale nesso non può ritenersi verificato per l’altro parco divertimenti di cui l’Istante è titolare.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito dell’accessorietà cui consegue l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista per l’ingresso al parco divertimenti sia ravvisabile:
- per il servizio di parcheggio, a prescindere se sia offerto per l’uno o l’altro parco, o per entrambi;
- per il noleggio di ombrelloni e cabanas offerto nel parco acquatico della società istante. Quest’ultimo servizio sarà invece soggetto all’aliquota ordinaria IVA del 22 per cento se offerto nell’altro parco c.d. classico di cui è titolare l’Istante.
Dott.ssa Mariangela Paparusso