
Abstract
L’ordinanza n. 24573 dell’8 agosto 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) consolida un importante orientamento nomofilattico sulla determinazione della base imponibile dell’imposta di registro nella cessione d’azienda. Superando il precedente e critico indirizzo, la Suprema Corte stabilisce che il criterio di calcolo sancito dall’art. 51, comma 2, del TUR è unico e unitario: il valore imponibile coincide sempre con il valore venale complessivo dei beni (compreso l’avviamento) al netto delle passività inerenti, sia in sede di dichiarazione delle parti sia in caso di rettifica dell’Ufficio. Viene dunque elevato a discriminante fondamentale il principio di inerenza: le passività funzionalmente connesse all’attività d’impresa — tra cui rientrano a pieno titolo il TFR e le spettanze dei lavoratori — vanno sempre dedotte dall’imponibile, senza che l’eventuale accollo contrattuale ne alteri la deducibilità. Infine, la pronuncia ribadisce che l’esclusione di passività deducibili senza una rivalutazione dei beni non costituisce rettifica di valore, rimanendo così soggetta al termine decadenziale triennale di liquidazione.
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TAG Base ImponibileCessione d’Aziendacommento a sentenzaimposta di registro

