
La cassa integrazione guadagni consiste in una prestazione economica a carico dell’Inps, o dell’Inpgi nel caso dei giornalisti, a favore dei dipendenti che si trovano in precarie condizioni economiche a causa della riduzione o della sospensione dell’orario di lavoro da parte di aziende che subiscono un momento di difficoltà.
La CIGO e la CIGS
Lo scopo della cassa integrazione è, pertanto, di soccorrere le aziende quando esse attraversano un periodo difficile che le impedisce di svolgere la loro attività in modo normale o che le costringe ad interrompere la loro attività; in tal caso l’Inps interviene economicamente nei seguenti modi:
- erogando un’integrazione salariale ordinaria, definita cassa integrazione ordinaria (CIGO), nei casi di riduzione o sospensione dell’attività produttiva a causa di situazioni temporanee non attribuibili al datore di lavoro o ai dipendenti;
- distribuendo un’integrazione straordinaria, definita cassa integrazione straordinaria (CIGS), ai dipendenti per fronteggiare gli effetti di una crisi economica del settore o del territorio in cui l’azienda svolge la sua attività oppure per ristrutturazioni o riconversioni aziendali.
La prestazione può essere erogata a zero ore nel caso di un’astensione totale dal lavoro e a sospensione parziale se c’è una riduzione dell’orario di lavoro.
Tipologie di aziende destinatarie della CIGO
La cassa integrazione è riservata solo ad alcuni settori produttivi e agisce solo in presenza di alcuni requisiti; nei casi in cui essa non è prevista, sono utilizzati i rispettivi fondi di solidarietà.
La CIGO è indirizzata a tutti i datori di lavoro elencati nell’articolo 10 del D.lgs. n. 148/2015, i quali versano il contributo ordinario all’Inps, tra cui coloro indicati di seguito:
- tutte le aziende industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- le cooperative di produzione e lavoro escludendo quelle previste dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
- le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri diretti ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
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