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La cassa integrazione e le richieste EONE

La cassa integrazione guadagni consiste in una prestazione economica a carico dell’Inps, o dell’Inpgi nel caso dei giornalisti, a favore dei dipendenti che si trovano in precarie condizioni economiche a causa della riduzione o della sospensione dell’orario di lavoro da parte di aziende che subiscono un momento di difficoltà.

La CIGO e la CIGS

Lo scopo della cassa integrazione è, pertanto, di soccorrere le aziende quando esse attraversano un periodo difficile che le impedisce di svolgere la loro attività in modo normale o che le costringe ad interrompere la loro attività; in tal caso l’Inps interviene economicamente nei seguenti modi:

  • erogando un’integrazione salariale ordinaria, definita cassa integrazione ordinaria (CIGO), nei casi di riduzione o sospensione dell’attività produttiva a causa di situazioni temporanee non attribuibili al datore di lavoro o ai dipendenti;
  • distribuendo un’integrazione straordinaria, definita cassa integrazione straordinaria (CIGS), ai dipendenti per fronteggiare gli effetti di una crisi economica del settore o del territorio in cui l’azienda svolge la sua attività oppure per ristrutturazioni o riconversioni aziendali.

La prestazione può essere erogata a zero ore nel caso di un’astensione totale dal lavoro e a sospensione parziale se c’è una riduzione dell’orario di lavoro.

Tipologie di aziende destinatarie della CIGO

La cassa integrazione è riservata solo ad alcuni settori produttivi e agisce solo in presenza di alcuni requisiti; nei casi in cui essa non è prevista, sono utilizzati i rispettivi fondi di solidarietà.
La CIGO è indirizzata a tutti i datori di lavoro elencati nell’articolo 10 del D.lgs. n. 148/2015, i quali versano il contributo ordinario all’Inps, tra cui coloro indicati di seguito:

  • tutte le aziende industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • le cooperative di produzione e lavoro escludendo quelle previste dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
  • le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri diretti ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

La CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, EONE

Gli eventi oggettivamente non evitabili, indicati anche con l’acronimo EONE, sono situazioni occasionali e istantanee, non prevedibili e non relative al rischio di impresa, escludendo, quindi, i casi di forza maggiore; in altre parole, essi sono eventi temporanei e non imputabili all’impresa o ai lavoratori, comprese le perturbazioni stagionali.
La cassa integrazione, quindi, può essere richiesta per molteplici motivazioni tra cui quelle derivanti dagli EONE. Per gli EONE sono stabilite alcuni vincoli e procedure particolari per aiutare le aziende in temporanea difficoltà.

I lavoratori destinatari della Cassa integrazione guadagni per Eone sono tutti coloro che possiedono un contratto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti senza considerare la loro anzianità di servizio; i dirigenti, invece, non sono compresi.

Le causali relative agli EONE sono indicate di seguito:

  • eventi meteo, incluse le alte temperature;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica a condizione che si tratti di eventi non dolosi e non attribuibili alla responsabilità dell’impresa;
  • impraticabilità dei locali o sospensione o riduzione dell’attività derivanti anche da ordine di pubblica autorità;
  • guasti ai macchinari soltanto se causati da situazioni improvvise e impreviste;
  • manutenzione straordinaria, che comporti revisione e sostituzione di impianti, avente carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientri, quindi, nell’ordinaria manutenzione.

In merito alla durata dei trattamenti richiesti per Eone occorre precisare che, generalmente, essi non si conteggiano ai fini del calcolo delle 52 settimane quale limite massimo di durata della cassa integrazione ordinaria; invece quantificabili per le aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini, industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, escludendo quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’escavazione; è, comunque, obbligatorio che siano inclusi ai fini del superamento del limite complessivo di durata delle integrazioni salariali pari a 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile.

Considerando i limiti di durata della CIGO per Eone, occorre precisare che possono essere concesse ore di integrazione salariale ordinaria fino a 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, considerando a tutti i lavoratori dell’unità produttiva occupati, in media, nel semestre anteriore alla domanda di cassa.

In merito al trattamento economico, esso è pari all’80% della retribuzione globale mensile che spetterebbe al dipendente per le ore di lavoro non prestate. Inoltre, occorre considerare un massimale mensile, deliberato annualmente, a cui riferirsi. Il pagamento delle integrazioni salariali è anticipato dall’azienda la quale effettua il conguaglio con i contributi previdenziali dovuti oppure è effettuato direttamente dall’INPS in alcuni casi eccezionali.

Occorre sottolineare che, durante la CIGO matura il trattamento di fine rapporto, il quale è a carico del datore di lavoro.

La presentazione della domanda di CIGO deve essere effettuata dal datore di lavoro solo dopo aver comunicato la durata prevedibile della sospensione o della riduzione ed il numero dei dipendenti interessati alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria e, inoltre, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali che risultino più emblematiche a livello nazionale. Successivamente, entro 3 giorni, a tale comunicazione dovrà seguire un esame congiunto. La procedura si deve completare entro i 5 giorni successivi alla data della richiesta.

La domanda di integrazione salariale deve essere avanzata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è riscontrato l’evento e devono essere segnalati la causa della sospensione o della riduzione, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

È essenziale una relazione tecnica per tutte le causali da accludere alla domanda in cui occorre precisare la natura dell’evento, sottolineando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e le conseguenze per il datore di lavoro.

Nelle ipotesi di impraticabilità dei locali o di sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità occorre allegare le dichiarazioni di PA che attestino l’impraticabilità e le cause che hanno portato alla decisione di sospendere l’attività.

È inoltre previsto che l’azienda indichi nella relazione la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e che non dipendano da imperizia o negligenza del datore di lavoro o dei lavoratori.

Se la causale è relativa a un guasto, si dovrà indicare la cadenza con la quale viene attuata la manutenzione, l’ultima data nella quale la stessa è stata eseguita, allegando l’attestazione dell’azienda che ha effettuato la riparazione con indicazione del tipo di intervento effettuato e l’imprevedibilità del guasto.

In caso di manutenzione straordinaria il datore di lavoro dovrà allegare l’attestazione dell’impresa intervenuta da cui risulti l’eccezionalità dell’intervento non riferibile ad attività di ordinaria manutenzione.

Per gli eventi meteo il datore di lavoro dovrà specificare il tipo di evento e l’orario nel quale si è verificato, allegando i bollettini meteo rilasciati da enti accreditati.

La relazione dovrà concludersi con gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell’attività lavorativa e quali siano le iniziative che l’azienda metterà in atto.

Normalmente, la cassa integrazione è finanziata tramite un contributo ordinario, sia carico dell’azienda e sia a carico del dipendente, conteggiato sull’imponibile previdenziale mensile e un contributo addizionale computato sulle settimane di utilizzo della cassa integrazione a carico del datore di lavoro; nel caso di trattamenti per Eone non è imposta alcuna contribuzione addizionale.
Per determinare correttamente la cassa integrazione occorre, comunque, considerare dettagliatamente ogni settore di appartenenza e il CCNL applicato.

Con il messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 sono state fornite le istruzioni per le richieste di accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) e speciale per operai agricoli (CISOA), all’assegno d’integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). L’Inps ha sottolineato che le domande in questione, relative a unità produttive ubicate nei territori interessati dallo stato di emergenza, devono essere corredate dalla relazione tecnica, che può essere presentata in forma semplificata, non essendo necessario dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda. I datori che invece sono impossibilitati a riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eventi alluvionali a causa dell’impraticabilità dei locali, possono presentare la domanda di CIGO e/o di assegno d’integrazione salariale con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

La cassa integrazione e le novità 2025

In data 28 Dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303, la Legge 13 dicembre 2024 n. 203 collegata alla Manovra 2025 recante “Disposizioni in materia di lavoro” cosiddetto Collegato Lavoro, che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025. A partire da tale data le persone che lavorano nel corso del periodo di cassa integrazione sono obbligate a rispettare nuove regole, infatti, la cassa integrazione in caso di attività lavorativa subirà la sospensione solo per le giornate di lavoro effettuate, a prescindere dal periodo di occupazione.

In particolare, l’articolo 6 di tale legge modifica i principi concernenti la sospensione della cassa integrazione, sostituendo l’articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015, il quale regola la compatibilità dell’integrazione salariale prevista con l’attività lavorativa.

Il comma 1 dell’articolo 6 del Collegato Lavoro stabilisce che:

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”.

La modifica inserita è estremamente rilevante, poiché precedentemente, come previsto dal comma 2, dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 148/2015, la sospensione della cassa integrazione seguiva queste regole:

  • in caso di lavoro subordinato o autonomo di durata superiore a 6 mesi, il lavoratore in cassa integrazione non aveva nessun diritto a ricevere il trattamento previsto dallo strumento;
  • in caso di lavoro subordinato o autonomo di durate pari o inferiori a 6 mesi, il lavoratore in cassa integrazione riceveva il trattamento sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Il secondo comma dell’articolo 6 della legge n. 203/2024 rinforza l’importanza dell’invio della comunicazione all’INPS per evitare che decada il diritto alla cassa integrazione anche in caso di attività lavorativa; pertanto, con la nuova legge rimane invariato l’obbligo di invio della comunicazione all’INPS.

Dott.ssa Milena Barreca

TAG cassa integrazioneEONE

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