
La Corte di Cassazione nel pronunciarsi in tema di accertamenti bancari ha del tutto ignorato la recente sentenza Ferrieri e Bonassisa della CEDU che ha riscontrato la violazione delle tutele di riservatezza della vita privata dei contribuenti da intendere ricongiungibili alle garanzie dell’articolo 8 della CEDU. Il motivo di tale trascuratezza è di derivazione processuale non avendo il contribuente sollevato l’eccezione nel corso del giudizio e, quindi, estraneo alla materia del contendere. In tal modo si ignora la giurisprudenza sull’effetto diretto della fonte comunitaria e l’idoneità della norma europea a creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli.
Accertamenti bancari e mancato coordinamento con la CEDU
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6729/2026 assume come doppiamente rilevanti anche i giroconti contabili transitati per i conti correnti a motivo dell’articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/73 a mente del quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

