
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.6010/2026, ha statuito che la cessazione dell’impresa si realizza soltanto con il mancato compimento di operazioni attive e passive, conformemente ad un approccio sostanzialistico della nozione di “cessazione dell’attività economica”, espresso già dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8059/2016.
Cessazione dell’attività e rilevanza degli elementi sostanziali
Come è noto, la legge di bilancio 2023 – articolo 1, commi da 148 a 150, della L. n. 197/2022 – ha integrato quanto previsto dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di dichiarazioni d’inizio, variazione e cessazione attività, introducendo i commi 15-bis.1 e 15-bis.2 e successivamente la legge di bilancio 2024 – L .n. 213/2014 – è ancora una volta intervenuta, sull’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, aggiungendo, dopo il comma 15-bis.2, il comma 15-bis.3, secondo cui i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione della partita IVA da parte dell’Ufficio si producono anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività, qualora ricorrano le stesse condizioni.
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TAG Cassazione 6010/2026Cessazione AttivitàChiusura Partita IVA