GBsoftware S.p.A.
GBsoftware S.p.A.

La detrazione delle spese per Canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede nel Modello Redditi PF 2026 – seconda parte

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998 dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.

L’importo detraibile deve essere indicato nel rigo RP8 RP13 con il codice 18.

Detrazione affitto studenti: requisiti e limiti fiscali

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR, dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431/1998 dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati dagli studenti con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, per un importo non superiore a 2.633 euro.

Come visto nella prima parte, la detrazione spetta se lo studente che corrisponde i canoni è iscritto ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa.

In merito a questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E/2023) ha chiarito che la verifica della distanza deve essere effettuata caso per caso. In particolare, occorre fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio, ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei predetti collegamenti risulti pari o superiore alla distanza chilometrica richiesta ai fini dell’agevolazione (100 km) (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E/2008).

! ATTENZIONE:

Nei casi in cui nel comune di residenza dello studente non sia presente una linea ferroviaria, il percorso “più breve” da considerare può essere rappresentato dal collegamento stradale o dal collegamento “misto” (stradale e ferroviario). In particolare, nel caso in cui la linea ferroviaria da sola non consenta un collegamento tra il comune di residenza dello studente e quello dell’università, la distanza tra i due comuni può essere misurata sommando il percorso ferroviario e quello stradale, considerando per entrambi quello più breve (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2023).

La detrazione spetta, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università situata fuori dal territorio nazionale, purché sia ubicata in uno degli Stati dell’Unione europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. La detrazione del canone è subordinata:

  • alla sola stipula (o al rinnovo) di contratti di locazione e di ospitalità ovvero di atti di assegnazione in godimento senza altra indicazione.
  • al rilascio da parte dell’istituto estero di un’attestazione di rientrare tra gli “enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative”.

! ATTENZIONE:

Hanno diritto alla detrazione, alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, anche gli studenti partecipanti a progetti Erasmus, atteso che i predetti studenti, pur restando iscritti alle università italiane di appartenenza, possono essere considerati come studenti “fuori sede” per il periodo di durata del progetto (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

Casi particolari, esclusioni e chiarimenti Agenzia Entrate

Da ultimo si sottolineano due interventi dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’ipotesi:

  • della sublocazione. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 21/E/2010 ha chiarito che il beneficio fiscale non può essere esteso alle ipotesi del “subcontratto” in quanto non contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR. In assenza di tale previsione, poiché la norma non è suscettibile di interpretazione estensiva, la detrazione in argomento non è fruibile per i contratti di sublocazione;
  • della detrazione eccedente l’imposta lorda. La detrazione relativa ai contratti di locazione per studenti universitari eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2023), infatti il testo del D.M. 11 febbraio 2008, che disciplina le modalità con cui recuperare la detrazione eccedente l’imposta lorda, non può essere esteso anche alla detrazione in esame, poiché tale decreto si applica soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 16 del TUIR.

Di Stefano Rossetti

TAG Articolo 15 TUIRDetrazione Affitto StudentiStudenti Fuori Sede


Banner Revisione Legale GB