
Il provvedimento dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2025 “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA 2025.
Con il successivo dell’Agenzia Entrate provvedimento del 28 gennaio 2025 “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024” sono state approvate le specifiche tecniche per l’invio telematico del suddetto modello.
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio telematico della dichiarazione annuale IVA sono tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o attività professionali.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA sono:
- i contribuenti che relativamente all’anno d’imposta 2024 hanno contabilizzato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, e inoltre i soggetti avendo usufruito della esclusione dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972, hanno realizzato solo operazioni esenti. Occorre sottolineare che il sopra citato esonero non si applica nel caso in cui i soggetti abbiano compiuto operazioni imponibili, anche se riferite a attività gestite con contabilità separata, abbiano eseguito operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993, o abbiano effettuato rettifiche ai sensi dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972, oppure abbiano compiuto acquisti per i quali il debitore dell’imposta sia il cessionario, per esempio, acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità cioè i “nuovi minimi“, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività affini, esclusi dagli adempimenti IVA, che non hanno selezionato l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non effettuano nessun’altra attività rilevanti ai fini IVA;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta;
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