Il provvedimento dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2025 “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA 2025 concernenti l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IVA 2025.
Con il successivo dell’Agenzia Entrate provvedimento del 28 gennaio 2025 “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024” sono state approvate le specifiche tecniche per l’invio telematico del suddetto modello.
I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025
I soggetti obbligati alla compilazione e all’invio telematico della dichiarazione annuale IVA sono tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o attività professionali.
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025
I soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA sono:
- i contribuenti che relativamente all’anno d’imposta 2024 hanno contabilizzato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, e inoltre i soggetti avendo usufruito della esclusione dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 633/1972, hanno realizzato solo operazioni esenti. Occorre sottolineare che il sopra citato esonero non si applica nel caso in cui i soggetti abbiano compiuto operazioni imponibili, anche se riferite a attività gestite con contabilità separata, abbiano eseguito operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993, o abbiano effettuato rettifiche ai sensi dell’articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972, oppure abbiano compiuto acquisti per i quali il debitore dell’imposta sia il cessionario, per esempio, acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità cioè i “nuovi minimi“, ai sensi dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esentati dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 34, comma 6 del Dpr n. 633/1972;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività affini, esclusi dagli adempimenti IVA, che non hanno selezionato l’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno affittato l’unica azienda e non effettuano nessun’altra attività rilevanti ai fini IVA;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Comunità europea, se hanno effettuato nell’anno d’imposta esclusivamente operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che abbiano scelto l’opzione per l’attuazione degli ordinamenti relativi all’attività di intrattenimento e di spettacolo, esclusi dagli adempimenti IVA per tutti i proventi ottenuti nell’esercizio di attività commerciali attinenti agli scopi istituzionali, ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’ Unione europea, non riconosciuti in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le norme previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’esecuzione degli adempimenti connessi a tutti i servizi effettuati a committenti non soggetti passivi d’imposta;
- i soggetti che nell’anno d’imposta 2024 hanno usufruito del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi inclusi nella classe Ateco 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare antecedente hanno ottenuto un volume d’affari non superiore ad euro 7.000, ai sensi dell’art. 34-ter del Dpr n. 633/1972.
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
I quadri della dichiarazione annuale IVA 2025
La Dichiarazione annuale IVA 2025 presenta il seguente schema:
- la prima sezione contiene i dati del tipo di modello e i dati del contribuente;
- QUADRO VA: informazioni e dati relativi all’attività;
- QUADRO VC: esportatori e operatori assimilati acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto relativi a tutte le attività esercitate;
- QUADRO VD: cessione del credito iva da parte delle società di gestione del risparmio (Art. 8 d.l. n. 351/2001);
- QUADRO VE: determinazione del volume d’affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili;
- QUADRO VF: operazioni passive e iva ammessa in detrazione;
- QUADRO VJ: determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
- QUADRO VH: variazioni delle comunicazioni periodiche, tale quadro va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IV;
- QUADRO VN: dichiarazioni integrative a favore;
- QUADRO VQ: versamenti periodici omessi;
- QUADRO VL: liquidazione dell’imposta annuale;
- QUADRO VP: Liquidazioni periodiche IVA;
- QUADRO VT: separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti iva;
- QUADRO VX: determinazione dell’iva da versare o del credito d’imposta;
- QUADRO VO: comunicazioni delle opzioni e revoche;
- QUADRO VG: adesione al regime previsto per le società controllanti e controllate;
- QUADRO VS: prospetto riepilogativo iva 26 PR/2025, Riservato all’ente o società controllante;
- QUADRI VV-VW-VY-VZ: prospetto riepilogativo iva 26 PR/2025, Riservato all’Ente o Società controllante.
La scadenza dell’invio telematico della dichiarazione annuale IVA
La dichiarazione annuale IVA 2025 relativa all’anno 2024 deve essere inviata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2025.
Termini e modalità di versamento del saldo IVA
L’importo dell’IVA che scaturisce dalla dichiarazione annuale IVA deve essere versato entro il 16 marzo di ogni anno, solamente nel caso in cui esso sia superiore a euro 10,33; eventualmente tale importo deve essere arrotondato a 10,00 euro in dichiarazione.
In base all’articolo 6 del DPR n. 542/1999, infatti, “La differenza tra l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale e l’ammontare delle somme già versate mensilmente, è versata entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto (dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data“.
Quest’articolo, quindi, stabilisce che il debito IVA scaturente dal suddetto modello può essere versato mediante modalità differenti:
- entro il 16 marzo di ogni anno, in un’unica soluzione oppure rateizzata aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata che sia seguente alla prima rata;
- entro il termine di versamento degli importi da versare sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi (30 giugno 2025), aumentando la somma da versare, al netto delle compensazioni, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; tale versamento può essere effettuato in unica soluzione o rateizzato a partire dalla data di pagamento, prima aumentando l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
- avvalendosi dell’aggiuntiva dilazione del versamento del saldo IVA entro il trentesimo giorno successivo al 30 giugno (entro il 30 luglio 2025), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto delle compensazioni, gli aggiuntivi interessi dello 0,40%.
Il termine di versamento del saldo IVA deve essere individuato in base alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 435 del 2001, che è diverso nel caso il contribuente sia persona fisica, società di persona o soggetto IRES.
Le persone fisiche e le società di persone possono versare il saldo IVA 2024 entro il 17.03.2025 oppure entro i termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I soggetti IRES, ovvero le società di capitali e gli enti equiparati, possono pagare il saldo IVA 2024 entro i termini di versamento delle imposte da versare in base alla dichiarazione dei redditi; le scadenze da considerare sono:
- la data di approvazione del bilancio d’esercizio,
- la data di chiusura dell’esercizio.
I soggetti IRES che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, hanno l’obbligo di versare il saldo IVA entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, normalmente il 30 giugno 2025; dal 30 giugno al 30 luglio 2025 possono versare con la maggiorazione dello 0,40%. I soggetti che, in base alla legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio possono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Nel caso in cui il bilancio o il rendiconto non sia approvato entro il termine massimo stabilito dalla legge, cioè 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, i versamenti devono essere obbligatoriamente effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo al suddetto indicato.
Ai sensi degli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis del Codice civile, le società di capitali ed enti equiparati devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro la scadenza stabilita dallo statuto o dall’atto costitutivo; tale termine non deve essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio oppure 180 giorni in caso di peculiari esigenze.
Dott.ssa Milena Barreca
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