La gestione Percipienti permette di far fronte a tutti gli adempimenti relativi al sostituto d’imposta che paga un compenso ad un Percipiente (soggetto sottoposto al regime delle ritenute d’acconto), sia in caso di emissione di fattura che di ricevuta.
La corretta qualificazione del tipo di reddito percepito, della ritenuta applicata e della parte previdenziale relativa al percipiente permette il corretto calcolo delle somme da riportare nella compilazione della scheda percipiente.
Richiami normativi
Art. 25 DPR 600/73 “Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi”
I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull’intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate, nell’esercizio di imprese.
Salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell’art.2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempre che non costituiscano acconto di maggiori compensi.
I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Art. 25bis DPR 600/73: “Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari”
La Legge n. 213 art. 1 co 89 modifica l’Art 25 bis DPR 60/73 in vigore dal 01/04/2024. I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni. La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata. Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche (1), dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro. Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Art 25 ter DPR 600/73: “Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore”
Il Decreto legislativo del 08/01/2024 n. 1 Articolo 9 modifica l’art 25 ter in vigore dal 13/01/2024. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Gestione in GB
Compilazione Anagrafica “Clienti – Fornitori – Percipienti”
Inserire nell’ Anagrafica comune “Clienti-Fornitori” i dati relativi al Percipiente con l’aggiunta di quelli specifici previsti nella sezione “Percipienti”.
Dall’elenco a discesa che si apre tramite l’apposito pulsante, indicare una delle possibili situazioni:
- Non soggetto con Cassa Ordine: percipienti ai quali non si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Cassa di un Ordine professionale.
- Non soggetto con Gestione Separata: percipienti ai quali non si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
- Non soggetto con Gestione Separata e Cassa Ordine: percipienti ai quali non si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Gestione Separata INPS e comunque inseriscono in fattura il contributo alla Cassa dell’Ordine.
- Irpef con Cassa Ordine: percipienti ai quali si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Cassa di un Ordine professionale.
- Irpef con Gestione Separata: percipienti ai quali si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
- Irpef con Gestione Separata e Cassa Ordine: percipienti ai quali si applica la ritenuta d’acconto e sono iscritti alla Gestione Separata INPS e comunque inseriscono in fattura il contributo alla Cassa dell’Ordine.
- Irpef: percipienti ai quali si applica esclusivamente la ritenuta d’acconto.
- Contribuenti Minimi: percipienti ai quali non si applica la ritenuta d’acconto.
Causale Prestazione
Le causali proposte sono quelle presenti all’interno dell’applicazione “CU – Certificazione Unica” nel quadro “LA” relativo alle Certificazioni di Lavoro Autonomo e sono aggiornate sulla base delle specifiche tecniche rilasciate in tema di Certificazione Unica per l’anno di imposta.
Dall’elenco a discesa che si apre tramite l’apposito pulsante, indicare una delle causali presenti nell’elenco.
A seconda della causale scelta, la procedura compila automaticamente le caselle relative a:
- Codice tributo, che sarà poi usato per versare la ritenuta d’acconto
- Imponibile a ritenuta, ovvero la percentuale imponibile del compenso
- Aliquota ritenuta, ovvero l’aliquota della ritenuta d’acconto
L’utente potrà determinare la percentuale da applicare per la parte contributiva oppure dovrà, invece, compilare manualmente (ove previsto) le caselle in giallo relative a:
- Aliquota Cassa Ordine: indicare l’aliquota applicata in fattura relativa al contributo per la Cassa Professionale.
- Aliquota Gestione Separata: indicare l’aliquota applicata in fattura relativa al contributo per la Gestione Separata.
Registrazione in Prima Nota della fattura/ricevuta del Percipiente
La fattura potrà essere registrata attraverso l’utilizzo dell’apposita causale contabile “FA02 – Fatt. Acq. Professionisti” oppure di una causale diversa definita dall’utente, che in ogni caso abbia impostata la proprietà “Percipiente”.
La registrazione dovrà rilevare correttamente la ritenuta definendo così l’importo netto da pagare.
In particolare, dovranno essere specificati:
- gli importi imponibili iva ma non soggetti a ritenuta;
- gli importi non imponibili iva ma inclusi nel calcolo della ritenuta;
- gli importi esclusi da iva ma inclusi nel calcolo della ritenuta;
- l’ammontare della ritenuta da sottrarre al debito verso il percipiente.
Nella casella “Totale Registrazione dovrà essere riportato l’importo lordo della fattura ricevuta. L’impostazione della scrittura dovrà seguire le modalità indicate nelle “Registrazioni Tipo”.
Registrazione del pagamento
Il compenso pagato genera la scheda percipiente.
Dopo aver registrato e salvato la fattura, procedere al Pagamento della stessa tramite l’apposito pulsante “Pagamento o Riscossione”.
Si apre la maschera della registrazione del pagamento. La partita viene chiusa con un conto che inizia per “50” (Cassa o Banca):
Cliccare su “Salva”.
Al momento del salvataggio della registrazione del pagamento, la procedura con un messaggio chiede se si vuole accedere alla “Gestione Percipienti”: la scelta del tasto “No”, fa tornare alla schermata iniziale “Prima Nota” consentendo una gestione differita del caso mentre cliccando su “Sì”, si apre la “Gestione Percipienti”.
La procedura propone la scheda del Percipiente compilata in automatico in base ai dati anagrafici del percipiente e alla registrazione in contabilità.
Il pagamento parziale dovrà essere gestito con più pagamenti differenti che genereranno più schede percipienti.
Il pagamento cumulativo di più fatture genera altresì tante schede quante sono le fatture saldate.
Se la ditta è in contabilità semplificata e non gestisce la chiusura delle partite, la data di pagamento può essere indicata direttamente nella sezione “Elenco Prima Nota” in corrispondenza delle voci relative alla fattura in esame, senza effettuare la registrazione vera e propria del pagamento
Eventuali rettifiche di ritenute già calcolate per un medesimo percipiente verranno visualizzate nell’elenco percipienti ma dovranno essere gestite nell’apposito quadro della Cu manualmente.
L’invio va ripetuto per la stessa fattura qualora questa sia pagata in date diverse.
Verifica quadrature per un controllo di corrispondenza tra i pagamenti effettuati ai sostituiti ed i versamenti fatti all’erario tramite F24, al fine di correggere eventuali errori od omissioni.
Il pagamento genera la scheda del percipiente da cui è possibile, una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, inviare l’importo da pagare alla gestione F24.
Pagamento del F24 per l’importo della ritenuta d’acconto da versare e riportata nel campo “Ritenuta” nell’ultima sezione della Scheda Percipienti.
Per tale passaggio è’ richiesta la disponibilità della applicazione F24 da abilitare per l’anno di pagamento del tributo.
È consentito l’abbinamento dei modelli F24 nell’ ipotesi in cui l’importo della ritenuta sia stato inserito da input prima della registrazione della fattura; in questo caso si renderà necessario l’abbinamento tra la fattura registrata successivamente e la ritenuta d’acconto pagata attraverso l’apposita sezione “Verifica”.
L’invio in F24 non consente modifiche alla scheda salvo il caso in cui non viene annullato e quindi vengono eliminati tutti gli F24 creati nell’applicazione dell’anno di imposta interessato.
Il relativo pagamento è evidenziato nella scheda stessa del percipiente e blocca qualsiasi operazione di storno.
Verifica dei dati inseriti nella scheda percipienti
Nel campo B “Rimborsi spese” l’utente deve inserire manualmente l’importo (se presente in fattura) delle spese sostenute, al fine di un corretto riporto dei valori.
Dopo aver inserito tale voce, è necessario obbligatoriamente impostare il campo 6 “Codice” scegliendo tra quelli proposti nell’elenco sulla base delle disposizioni tecniche aggiornate sulla CU.
NB: questo campo deve essere obbligatoriamente compilato non solo quando si inseriscono dei “Rimborsi spese”, ma anche nel caso in cui l’imponibile non sia soggetto a ritenuta al 100%.
il campo 6 “Codice” se sarà non compilato ma obbligatorio presenterà una “X” rossa.
Tale campo non compilato non permette il riporto della scheda del percipiente all’interno della gestione “CU”; quindi, è necessario modificare la scheda e inserire un valore tra quelli riportati nella tabella.
Attraverso il campo “Codice “sarà consentito, ove possibile, gestire eventuali sub moduli per la certificazione di spese esenti o non soggette a ritenuta come previsto dalla Legge.
Rilascio delle Certificazioni al sostituito “CU”
La produzione delle “Certificazioni” è possibile eseguirla importando i dati della contabilità nell’applicazione “CU – Certificazione Unica”.
Applicazioni software collegate all’articolo:
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